Qualche incertezza sui rapporti tra amministrazione e organismo di vigilanza
La Suprema Corte è intervenuta in una fattispecie di ricorso contro l'applicazione cautelare della misura interdittiva del divieto di contrattazione con la P.A. ed è pervenuta al rigetto del ricorso con motivazione che, in parte, suscita perplessità.
E’ ormai assolutamente pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il modello organizzativo di cui l’ente collettivo deve dotarsi, se vuole provare a sottrarsi alla responsabilità amministrativa “da reato” di cui al D. Lgs. n. 231/2001, è molto più impegnativo e costrittivo se l’adozione segue alla commissione del reato (per un quadro completo si veda S. M. Corso, Il codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012, sub art. 6).
Infatti il modello organizzativo post factum deve essere particolarmente calibrato ad impedire la commissione dello specifico reato presupposto che l’originario modello non aveva previsto o non aveva saputo efficacemente contrastare.
Con la sentenza 19 luglio-26 settembre 2012 n. 37119 la Suprema Corte – sezione VI penale è intervenuta in una fattispecie di ricorso contro l’applicazione cautelare della misura interdittiva del divieto di contrattazione con la P.A. ed è pervenuta al rigetto del ricorso con motivazione che, in parte, suscita perplessità.
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(Sentenza Cassazione penale 26/09/2012, n. 37119)
( Tratto da IPSOA)