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Il MISE fornisce chiarimenti sulle scadenze delle Diagnosi Energetiche

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento sulle Diagnosi Energetiche il MISE ha diramato, in data 14/10/2015, una serie di FAQ volte ad agevolare le imprese nell’adempimento dell’obbligo.

Particolare attenzione è stata posta sulle scadenze, precisando che la Diagnosi Energetica dovrà essere eseguita entro il 5 Dicembre 2015 e che tutte le imprese, soggette all’obbligo, saranno tenute a trasmettere ad ENEA la diagnosi e la relativa documentazione entro e non oltre il 22 Dicembre, per consentire a quest’ultima istituzione di effettuare gli appropriati controlli.

Le FAQ diramate dal Ministero dello Sviluppo Economico non solo integrano le disposizioni già fornite a Maggio 2015 ma forniscono inoltre maggiori chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’obbligo e sulle eventuali sanzioni previste dalla legge.

 

FAQ: DIAGNOSI ENERGETICA NELLE IMPRESE AI SENSI DELL’ARTICOLO 8 DEL

DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2014

14 ottobre 2015

In considerazione delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine all’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, relative all’obbligo di esecuzione periodica delle diagnosi energetiche nelle imprese e visto l’approssimarsi del termine per l’adempimento dell’obbligo stesso, sono state raccolte, con il supporto di ENEA, una serie di FAQ finalizzate a ulteriormente precisare alcuni aspetti già affrontati nel documento di chiarimenti pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico nel maggio scorso.

Le FAQ seguono il medesimo ordine sistematico del citato documento di chiarimenti.

1. Individuazione del soggetto obbligato: le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia

a) Nel caso in cui un’azienda risulti essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, a quale tipologia bisogna far riferimento ai fini della compilazione dei documenti?

Se per l’anno di riferimento l’impresa risulta essere contemporaneamente grande impresa ed impresa energivora, essa deve essere considerata, per ogni effetto di legge, grande impresa. Rimane fermo l’onere in capo all’impresa di verificare la sussistenza della condizione in occasione della presentazione delle diagnosi successive alla prima.

b) Come devono essere considerate le imprese straniere collegate ad imprese italiane?

Ai fini della verifica dell'obbligo di diagnosi energetica, le dimensioni dell'impresa devono essere calcolate sui soli siti italiani sia dell'impresa stessa sia delle sue imprese collegate/associate. Qualora un'impresa straniera sia collegata a più imprese italiane, queste ultime andranno considerate come collegate tra loro e l'impresa straniera avrà la sola funzione di collegamento.

c) In quali casi una società di servizi energetici è tenuta ad eseguire la diagnosi energetica sul sito oggetto della fornitura del servizio?

Nel caso in cui la società di servizi energetici, sia soggetta all’obbligo di cui all’articolo 8 del DLgs. 102/2014, nell’esecuzione della diagnosi energetica è tenuta a considerare i siti da essa stessa gestiti indipendentemente dal soggetto utilizzatore. Se la SEE non è soggetta all’obbligo mentre l’utilizzatore del sito da essa gestito è un soggetto obbligato, il sito dovrà essere considerato nell’ambito della diagnosi eseguita a cura dell’utilizzatore obbligato.

2. Individuazione dell’oggetto dell’obbligo: il sito produttivo

a) Il piano di clusterizzazione per aziende/gruppi multisito sviluppato da ENEA è vincolante? I piani di clusterizzazione devono essere preventivamente approvati da ENEA?

Come espressamente previsto al punto 2.2. del documento di chiarimenti, la metodologia di clusterizzazione elaborata da ENEA e riportata all’allegato 1 del documento stesso, rappresenta un mero esempio per la scelta dei siti su cui effettuare la diagnosi che si ritiene rispondente ai criteri di proporzionalità e rappresentatività richiamati dal D.Lgs. 102/2014; essa, pertanto, non ha carattere vincolante. I piani di clusterizzazione sviluppati dai soggetti obbligati vanno inoltrati unitamente al rapporto di diagnosi energetica e non necessitano di previa validazione da parte di ENEA.

b) Come devono essere trattati i siti che sono già in possesso di diagnosi secondo gli schemi ISO 14001, ISO 50001 o EMAS?

I siti già in possesso delle diagnosi secondo gli schemi di certificazione ISO 14001, ISO 50001 o EMAS, vanno comunque inseriti nell'elenco dei siti produttivi dell’impresa da sottoporre a diagnosi e da considerare ai fini dell’applicazione della metodologia di campionamento. Qualora risultassero tra i prescelti, si potrà inviare la diagnosi già eseguita sugli stessi, se conforme all’allegato 2 del DLgs. 102/2014 ed ancora in corso di validità.

c) Qualora all’interno del sito fosse presente una unità di produzione di energia, relativamente al calcolo dei consumi energetici e della clusterizzazione, come va considerata l’energia autoprodotta ?

Ai fini della definizione dei consumi del sito, bisogna tener conto di tutta l’energia derivante dai combustibili e dai vettori energetici entranti nel sito nonché di quella prodotta nel sito da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo si utilizzano i coefficienti di conversione in tep applicati per la comunicazione di cui all’articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MiSE del 18/12/2014). Nel caso di biomasse il PCI è quello proprio di ciascuna tipologia di biomassa. Per l’analisi dei consumi energetici del sito produttivo bisogna far riferimento al file excel appositamente predisposto da ENEA e reperibile sul sito http://www.agenziaefficienzaenergetica.it/per-le-imprese/diagnosi-energetiche.

d) Se un’impresa multisito o un gruppo di imprese collegate e/o associate multisito presenta siti di differenti tipologie, come ci si deve orientare ai fini della diagnosi?

Ai fini della diagnosi, è opportuno tenere conto delle diverse caratteristiche dei siti oggetto di analisi. Con riferimento alla metodologia di clusterizzazione proposta da ENEA allegata al documento di chiarimenti, si precisa che essa, limitatamente al primo anno di obbligo, può essere effettuata sui soli consumi, senza differenziazione per tipologie di processo. Qualora ad una stessa fascia appartengano siti di diversa tipologia e nella stessa fascia vengano sottoposti a diagnosi più siti, essi devono essere, se possibile, di natura diversa o appartenenti a società diverse dello stesso gruppo.

e) Nel caso in cui un’azienda sia composta sia da siti industriali che del terziario, è data la possibilità di scegliere liberamente come effettuare la clusterizzazione (se nelle classi di consumo del terziario o dell'industria) o esistono dei criteri nella scelta (quali ad esempio codice ATECO principale o significatività dei consumi)?

La metodologia di campionamento dovrà essere eseguita con riferimento alla categoria principale dell’impresa individuabile attraverso il codice ATECO. In caso di gruppo di imprese, occorre fare riferimento alla categoria prevalente nel gruppo.

(...)

(tratto da DNV)

 

 


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