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Gare: certificazione di qualita' solo parziale, niente cauzione ridotta

Al fine di poter accedere al beneficio della dimidiazione della cauzione provvisoria ex art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, e' necessario che sussista una più o meno perfetta corrispondenza tra le lavorazioni certificate e quelle da eseguire

Viene impugnata l’aggiudicazione di una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione di un complesso edilizio provinciale da parte della ditta seconda in graduatoria; la contro - interessata spiega ricorso incidentale, assumendo, oltre al resto, l’inammissibilità del ricorso principale in quanto la ricorrente (principale) avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura in quanto aveva presentato per la partecipazione alla gara una cauzione provvisoria illegittimamente dimidiata nel suo importo.

Il Tribunale amministrativo di Bolzano stabilisce di esaminare prioritariamente il ricorso incidentale proposto dall’A.T.I. controinteressata, come tale preordinato a paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso  principale e delle censure con esso dedotte.

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Tra l’altro il deducente incidentale lamenta la violazione dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 avendo la ricorrente principale presentato una cauzione provvisoria dimidiata senza essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma citata. Il motivo viene condiviso dal Collegio.

Ha infatti rilevato il T.R.G.A. che la facoltà di presentare la cauzione provvisoria in un importo ridotto del cinquanta per cento, come previsto dal comma 7 della norma suindicata, costituisce un beneficio a favore di imprese che offrono garanzie di maggiore affidabilità, in quanto sono in possesso di una capacità certificata nell’esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto.

La seconda in graduatoria, a tal fine, ha presentato il certificato di attestazione del sistema di qualità rilasciato da una società specializzata, con il quale viene certificato che il: “… sistema di gestione per la qualità implementato dall’organizzazione è conforme alla norma UNI EN ISO 9011:2008 e alle prescrizioni del documento Sincert RT per le attività: progettazione, installazione e manutenzione di impianti termotecnica”.

Orbene, ha statuito il Collegio tirolese che, se è vero che in astratto la certificazione è conforme all’art. 75, comma 7 del D.Lgs. n. 163 cit., la stessa tuttavia è limitata agli impianti termici, che, a norma del disciplinare di gara costituisce soltanto il 22,14 % dell’importo d’opera.

Logica e buon senso, a suo avviso, suggeriscono che dev’esservi – al fine di poter accedere al beneficio della dimidiazione della cauzione – una più o meno perfetta corrispondenza tra le lavorazioni certificate e quelle da eseguire.

Questa tesi, ha soggiunto il G.A. altoatesino, è stata seguita anche dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (pareri n. 155 e 156 del 9.9.2010) laddove viene puntualizzato che: “nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate, per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità”.
( tratto da ipsoa)

Tesi, peraltro, costantemente seguita dalla giurisprudenza amministrativa (da ultimo, si veda T.A.R. Liguria, Sez. II, 24 giugno 2010, n. 5260).

Poiché secondo il disciplinare di gara la garanzia per la cauzione provvisoria (per un importo di Euro 104.430,80, pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori) doveva essere inserita nella busta A relativa alla “documentazione amministrativa” a pena di esclusione, la presentazione di una cauzione per un importo ridotto rispetto a quello prescritto, equivale alla mancata presentazione di tale garanzia e, quindi, ha concluso il T.R.G.A. di Bolzano, a una fattispecie alla quale avrebbe dovuto necessariamente seguire l’esclusione dell’offerta dalla gara della ricorrente principale.

(Sentenza 09/06/2011, n. 227)

 


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