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INPS – Guida DURC

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva è un certificato unico che attesta la regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").

Le imprese effettuano un’unica richiesta di rilascio della regolarità contributiva ad uno degli enti citati, anziché tre richieste (ciascuna per ogni ente) come avveniva in passato.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correntezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all’intera situazione aziendale.

 La Legge n. 266/2002 ed il Decreto Legislativo n. 276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

In data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'obbligo di certificazione DURC anche in caso di affidamento di lavori da parte di committenti privati, in data 15 aprile 2004 è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.

N.B. Sino all'anno 2003, l'Inps rilasciava certificazione, a richiesta dell'azienda o dell'Ente appaltante, solo in caso di appalti, d'opera o di servizi, aventi quale stazione appaltante un ente pubblico. L'accertamento poteva, a seconda dei casi (ammissione dell'azienda a gara, liquidazione stato avanzamento lavori, saldo finale) riguardare la sola "correntezza contributiva" (ossia la regolarità dell'azienda rispetto ai pagamenti e/ adempimenti correnti) ovvero attestare la vera e propria "regolarità contributiva" (ossia verificare, nell'intera storia aziendale, l'inesistenza di debiti contributivi o di altre irregolarità) (cfr. circ.194/89 e circ. 27/92)

CHI LO DEVE RICHIEDERE

l’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari);

le Pubbliche Amministrazioni appaltanti;

gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti;

le SOA (Società Organismi Attestazione Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co. 3 Legge n.109/1994).

QUANDO DEVE ESSERE RICHIESTO

La regolarità contributiva viene richiesta (cfr. circ. 122/2005):

per tutti gli appalti pubblici, intendendo non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto (Legge n. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni), ma anche gli appalti di servizi e forniture ( D.Leg.vi n. 358/92 e n. 157/95 e successivi), nelle seguenti fasi:

In fase di partecipazione, per la verifica di eventuali autodichiarazioni;

Per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;

Per la stipula del contratto;

Per il pagamento degli stati di avanzamento lavori e delle fatture;

Per il collaudo e il pagamento del saldo finale;

Per la gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione;

Per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori;

Per il rilascio dell' attestazione SOA;

Per l'iscrizione all'Albo dei Fornitori;

Per l'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni, ove previsto dalle normative specifiche.

PERIODO DI VALIDITÀ

Per i lavori privati in edilizia: la validità è di 3 MESI dalla data del rilascio.

Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture pubblici nonché nel caso di servizi/attività in convenzione o in concessione: la validità è relativa all'appalto specifico, limitatamente alla fase per la quale è stato richiesto (stipula del contratto, pagamento di SAL, collaudo etc.).

In tutti gli altri casi (agevolazioni/finanziamenti/sovvenzioni e iscrizione albo fornitori, SOA): la validità è legata allo specifico motivo della richiesta.

L’utilizzo della dichiarazione di regolarità non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale.

MODALITÀ DI RICHIESTA

La richiesta del DURC, per la quale è stato elaborato un apposito modulo unificato, può essere effettuata:

Per via telematica accedendo a:

www.inps.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da Inps per i propri servizi on line:

www.inail.it - aziende e intermediari in possesso di utenza rilasciata da INAIL per i propri servizi on line:

www.sportellounicoprevidenziale.it - stazioni appaltanti e SOA.

Per via cartacea, utilizzando l’apposito modulo reperibile in Internet o presso qualsiasi Sede dell’INPS, INAIL e Casse Edili .

Le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti privati a rilevanza pubblica e le SOA sono tenuti ad inoltrare la richiesta di DURC esclusivamente per via telematica.

Per i lavori edili, la richiesta cartacea deve essere presentata allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili o inviato per posta allo Sportello stesso.

Nei casi diversi dall’edilizia, la richiesta cartacea deve essere presentata alla Sede INPS o INAIL competente per territorio o inviata per posta a queste ultime.

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), deve farsi identificare utilizzando i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi Online (INAIL: codice di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.).

In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati, della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti.

In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" è previsto il rilascio alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) di appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall’utente che inserisce i dati utilizzando la procedura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l’inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica).

Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, deve essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

L'utente, attraverso il C.I.P., può verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti convenzionati (ossia INPS, INAIL e Casse Edili) di effettuare tale controllo.

MODALITÀ DI RILASCIO

Il DURC è rilasciato sulla base degli atti esistenti e rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

COME LO RILASCIA

Il DURC viene spedito tramite posta, a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo del richiedente. I possessori di caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) possono ricevere notizie in merito alla procedura-DURC anche a mezzo di tale canale telematico.

Se il richiedente è diverso dall’impresa, una copia del DURC viene inviata anche a quest’ultima.

E’ possibile chiedere una ristampa del DURC presso qualsiasi struttura INPS, INAIL e Casse Edili.

LE LEGGI REGIONALI

La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso integrata da leggi regionali che individuano ulteriori fasi o particolari motivazioni che rendano necessario acquisire il DURC (ad es.: richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in edilizia, anche alla fine dei lavori).

Anche in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile, la procedura realizzata a livello nazionale (circ. 9/2006).

IMPRESE SENZA DIPENDENTI E LAVORATORI AUTONOMI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base del decreto legislativo n° 494/1996, art. 3, comma 8 (norma, per altro, abrogata dal d. lg.vo 81/2008 art. 304 co1 lett. a come integrato dal d. lg.vo 106/2009), con nota del 5 dicembre 2005 prot. 2988 e successiva nota del 22 dicembre 2005 prot. 3144, ha fornito un orientamento che consente di distinguere, in materia di regolarità contributiva, la condizione del lavoratore autonomo che opera con e senza dipendenti:

l'azienda artigiana senza dipendenti (anche se opera con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori) ha l'obbligo di dimostrare solo l'idoneità tecnicoamministrativa ma non la regolarità contributiva;

l'azienda artigiana con dipendenti che opera anche con familiari iscritti alla Gestione autonoma degli Artigiani come collaboratori, ha l'obbligo di dimostrare non solo la regolarità contributiva riguardo ai dipendenti ma anche quella della contribuzione che è tenuto a versare per i collaboratori familiari;

l'azienda artigiana con dipendenti sia che eserciti individualmente, sia che svolga l’attività in forma societaria, ha l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva.

Tuttavia, indipendentemente dalla ricorrenza dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l'Inps in qualità di “Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1 lett. P)

del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la certificazione ove sia richiesta (circ. 9/2006).

BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE

La Finanziaria 2006, al comma 553, ha modificato le disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005 convertito nella Legge n. 248/2005) prevedendo che le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il DURC per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la realizzazione di investimenti (circ. 9/2006).

LAVORATORI DIPENDENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE

Per le aziende del settore agricolo che intendono accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie, l'attestato di correntezza contributiva denominato DURC-AGR.CAU va verificato a partire dai contributi dovuti per prestazioni lavorative effettuate dal 1° gennaio 2006, a condizione che le aziende richiedente assumano manodopera dipendente. Non sono pertanto destinatari di DURC i semplici Coltivatori Diretti CD/CM (ossia lavoratori agricoli autonomi privi di dipendenti). Nel caso in cui la manodopera agricola sia assunta da un CD o da un Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), va attestata anche la regolarità contributiva riferita alla posizione del titolare in qualità di lavoratore autonomo.

N.B. Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata (contributi INPS/INAIL), considerata la periodicità trimestrale dei pagamenti, i tempi di validità del DURC sono fissati con la medesima periodicità.

Per le richieste di regolarità contributiva per usi diversi, anche in caso di aziende agricole viene rilasciato un certificato cartaceo di correntezza contributiva considerando la totale contribuzione della posizione contributiva.(Circ. 116/06 -Msg. 030059 del 10/11/2006)

INFORMAZIONI UTILI

In occasione della partecipazione ad una gara pubblica, l’impresa può autodichiarare l’assolvimento degli obblighi contributivi. In tal caso la Stazione Appaltante deve controllare la veridicità della dichiarazione prodotta, richiedendo tramite DURC la verifica della regolarità alla data della dichiarazione stessa.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Il DURC non produce effetti liberatori per l’impresa, per cui sarà sempre possibile un’azione per l’accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione, permesso di costruire e/o DIA).

Ai fini INAIL il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro, nel caso di richiesta effettuata in via telematica per gli appalti pubblici edili.

REQUISITI DI REGOLARITÀ

Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purché nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso.

Per la verifica dell’autocertificazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l’azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

AI FINI INAIL

L’azienda è regolare quando:

risulta titolare di codice cliente con PAT attive;

ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;

ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.

L’impresa è altresì da intendersi regolare quando:

il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell’appalto;

vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;

vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);

siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l’azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;

vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario;

per i crediti non iscritti a ruolo, in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;

in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell’art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l’accertamento effettuato dall’ufficio ed impugnato dinanzi all’autorità giudiziaria consente l’iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

N.B.: Per l’INAIL, il modulo di richiesta del DURC può essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.

SUBAPPALTO

Nel caso specifico del subappalto, l’impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l’impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull’intera situazione aziendale. Nel caso di subappalto, l’impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l’impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

DURC INTERNO

La l.296 del 27.12.2006 (l. finanziaria 2007), ai commi 1175 e 1776 dell'art.1, ha introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'obbligo dell'attestazione della regolarità contributiva anche per la fruizione dei benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.

Possono, pertanto, attualmente essere considerate esistenti due distinte tipologie di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva):

  • il DURC richiesto e concesso (con le modalità sin qui esposte) da datori di lavoro dipendente e lavoratori autonomi ai tradizionali fini di partecipazione ad appalti di lavori, appalti di servizi e forniture e per l'effettuazione di lavori privati in edilizia
  • il DURC richiesto dai soli datori di lavoro dipendente ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi (cd. DURC interno)

Il procedimento per il rilascio del DURC interno nasce dalla semplice presentazione del modello DM nel quale il datore di lavoro esponga, nel relativo quadro B/C, codici contributivi relativi all'applicazione di sgravi contributivi. La mera esposizione di tale codici vale, infatti, quale richiesta di applicazione degli sgravi medesimi. In tal caso, qualora l'Inps sia contemporaneamente soggetto impositore dell'obbligo contributivo e soggetto erogatore dello sgravio, nessuna documentazione verrà emessa e lo sgravio, dopo l'accertamento del'effettiva regolarità contributiva dell'azienda, si intenderà correttamente applicato (donde la denominazione di "interno" riservata alla nuova tipologia di DURC). In caso di diniego, l'azienda verrà invece sollecitata, mediante emissione di apposita nota di rettifica, alla regolarizzazione contributiva per il recupero dei benefici indebitamente fruiti.

N.B. Per beneficio contributivo (o agevolazione contributiva) andrà inteso un effettivo abbattimento dell'aliquota contributiva complessivamente dovuta e non la mera riduzione del solo contributo da versare per effetto di conguaglio con anticipazioni di prestazioni (malattia, maternità, ANF ) effettuato dal datore di lavoro nei confronti del dipendente e parimenti esposte, con distinti codici, nel quadro B/C del modello DM).

Va precisato che, anche ai fini del rilascio del DURC interno, andrà autocertificato da parte del datore di lavoro richiedente, "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali". La presentazione di tale attestazione doveva avvenire a mezzo dell'apposito modello, denominato "SC37-Durc interno" (cfr. circ.51 del 18 aprile 2008 punto 10.1): tale modello, scaricabile dal sito www.inps.it, avrebbe dovuto essere prodotto sia all'atto della prima richiesta di agevolazione, sia dalle aziende che intendessero continuare a fruire delle agevolazioni stesse. Il modello, oltre che essere materialmente consegnato alle competenti sedi Inps, avrebbe potuto essere trasmesso telematicamente, tramite il servizio "Invio moduli on-line", sempre disponibile sul sito www.inps.it, nella sezione Aziende e consulenti, riservata ad utenti abilitati a mezzo di codice PIN. Il termine per la presentazione, originariamente fissato (dalla circ. 51 del 18 aprile 2008), al 18 maggio 2008, è stato tuttavia prorogato al 30 settembre 2008, con msg. 11126 del 15 maggio 2008. Le aziende che hanno prodotto il modello entro tale data sono contraddistinte con il codice di autorizzazione (CA) "4W" : il codice avrà validità annuale.

 Tuttavia il termine per la presentazione del modello sc 37 è stato ulteriormente prorogato dapprima al 31.10.2008 (cfr msg 020067 del 11 settembre 2008)) e poi al 31.12.2008 (msg 23462 del 23 ottobre 2008). Infine (msg 28457 del 23.12.2008) la presentazione di detto modello è stata dichiarata non più dovuta per effetto della circolare n.34 del 15 dicembre 2008 emanata dal Ministero del lavoro (cfr msg 28457 del 23.12.2008 all.1 ). Per effetto di questa, il modello sc37 viene sostituito da una autocertificazione, da rendersi al medesimo Ministero entro il 30 aprile 2009. L'azienda avrebbe dovuto con tale modello autocertificare "l'inesistenza a suo carico di provvedimenti , amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A" del D.M. 24 ottobre 2007 emanato dal medesimo Ministero.


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