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Sicurezza sul lavoro, dall’Inail 244 milioni di euro

Pubblicato il bando Isi 2016: incentivi a fondo perduto per progetti d'investimento, di miglioramento organizzativo e bonifica d'amianto

L’Inail metterà a disposizione più di 244 milioni di euro per la sicurezza nelle imprese.  E’ stato, infatti, pubblicato il Bando Isi 2016 che prevede incentivi a fondo perduto per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(...)

Fonte: edilportale.com

Come il Jobs Act modifica il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro

Il pacchetto di norme introdotte dal Governo sul lavoro hanno una serie di effetti diretti anche sul tema della sicurezza. Facciamo il punto: Il DLgs. 14 settembre 2015, n. 151, “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183_, decreto attuativo del pacchetto di provvedimenti sul mercato del lavoro noto come Jobs Act, ha introdotto all’art. 20 importanti modifiche al Testo Unico in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

La circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri del 12 gennaio 2016, n. 649, analizza tali modifiche, entrate in vigore il 24 settembre 2015.

Campo di applicazione. Lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio (art. 3 comma 8): A tale categoria di lavoratori, le norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori si applicano solo nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 5): Modificata la composizione del Comitato e semplificata la procedura di designazione dei membri.

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6): Modificata la composizione dei rappresentanti della Commissione Consultiva permanente, ridotti i componenti da 40 a 33. Nuovi componenti: esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale e un rappresentante dell’Anmil.

Interpello (art. 12):

Anche le Regioni e le Province autonome possono inoltrare quesiti generali sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’apposita Commissione ministeriale.

(...)

(tratto da Ingegneri.Info)

 

 

Bando Isi 2015: più di 276 milioni di euro a fondo perduto

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Fondi a disposizione:

Sono resi disponibili euro 276.269.986,00 con il bando Isi 2015.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

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Attuazione del Jobs Act: razionalizzazioni, semplificazioni e modifiche apportate al DLgs. 81/08

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23/9/2015 (Suppl. Ordinario n. 53) dei DLgs. nn. 148, 149, 150 e 151 è terminata l’attività del Governo diretta a dare attuazione alle deleghe contenute nella L. 183/2014 (Jobs Act).

Di questi, quelli che riguardano il mondo della salute e sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

• DLgs. 23 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

• DLgs. 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Il DLgs. 151/2015 riporta nuove semplificazioni per la sicurezza e diverse modifiche al DLgs. 81/2008 e al DPR 1124/1965, mentre il DLgs. 149/2015 prevede il riordino dell’attività ispettiva e l’istituzione dell’Ispettorato nazionale del Lavoro.

(...) 

 

(tratto da FTS)

 

 

Documento informatico inviato via email e non via PEC: quale rilevanza?

Tribunale Termini Imerese, ordinanza 22.02.2015 (Michele Iaselli)

Il Tribunale di Termini Imerese affronta una delle problematiche più discusse negli ultimi tempi connessa alla validità giuridica e rilevanza probatoria del documento informatico. In particolare si discute circa la valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica "semplice" che va considerato, alla luce dell'attuale normativa, come un atto informatico sottoscritto con firma elettronica "leggera".

L’ordinanza in esame affronta una delle problematiche più discusse negli ultimi tempi connessa alla validità giuridica e rilevanza probatoria del documento informatico.

Già per il passato la giurisprudenza ha analizzato la questione ed il giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese attraverso un’accorta analisi dell’attuale normativa si assesta sostanzialmente sulle posizioni della pregressa giurisprudenza.

Il caso di specie è rappresentato dall’effettiva valenza probatoria di un documento informatico inviato tramite posta elettronica “semplice” ovvero non certificata. Tale documento deve essere inquadrato nell’ambito degli atti informatici non sottoscritti o degli atti informatici sottoscritti con firma elettronica “leggera”?

Per rispondere a tale quesito, come giustamente ha fatto l’organo giudicante, bisogna esaminare l’attuale normativa.

Il documento informatico e le firme elettroniche trovano la loro disciplina fondamentale nel Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con il d.lgs. n. 82/2005, che ha raccolto in un testo organico tutte le norme emanate per favorire la diffusione delle nuove tecnologie e l’ammodernamento delle strutture pubbliche (artt. 20 e ss.).

Di recente è poi intervenuto il D.P.C.M. 22 febbraio 2013 che ha stabilito, ai sensi degli artt. 20, 24, comma 4, 27, 28, 29, 32, 33, 35, comma 2, e 36, del CAD, le regole tecniche per la generazione, apposizione e verifica della firma elettronica avanzata, qualificata e digitale, per la validazione temporale, nonché per lo svolgimento delle attività dei certificatori qualificati.

Il valore giuridico e probatorio di un documento informatico è sicuramente collegato al tipo di firma elettronica che lo contraddistingue.

Allo stato attuale il Codice dell'Amministrazione digitale distingue tra quattro tipologie di firma e cioè:

la firma elettronica pura e semplice

la firma elettronica avanzata

la firma elettronica qualificata

la firma digitale.

La firma elettronica pura e semplice (che si configura nel caso di specie) è definita dal CAD come l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica.

In merito alla rilevanza di tale tipologia di firma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Cuneo n. 848 del 15 dicembre 2003 fece nascere un vero e proprio caso.

(...)

(Altalex, 30 marzo 2015).


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