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Abbandono di rifiuti: i costi del ripristino devono essere interamente sopportati dal responsabile della condotta punita

L’abbandono dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce un illecito cui consegue ex lege la sanzione ripristinatoria consistente nell’obbligo di rimozione e smaltimento, i cui costi devono essere interamente sopportati dal responsabile della condotta punita.

Tar Veneto del 22 dicembre 2014, n. 1560

La responsabilità dell’autore dell’abbandono

Il d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente) stabilisce che l'obbligo di bonifica è in capo al responsabile dell'inquinamento che le autorità amministrative hanno l'onere di individuare e ricercare, mentre il proprietario dell'area, non responsabile dell'inquinamento, o altri soggetti interessati hanno solo la facoltà di effettuare interventi di bonifica.

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Nuovi criteri di classificazione rifiuti

Come già comunicatovi in data nelle comunicazioni precedenti dal 1° Giugno 2015 ci sono i nuovi criteri di classificazione rifiuti.

Dalla data del 1° giugno 2015 si applicano:

Ø      Il nuovo Regolamento UE N° 1357/2014 del 18-12-14

Ø      La Decisione 955 del 18-12-2014.

Entrambi apportano modifiche significative, all’All. D ed anche all’All. I della parte IV del D.Lgs 152/2006.

Ø      L’allegato D è praticamente l’elenco dei CER applicabili

Ø      L’allegato I è il riferimento per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo.

(...)

 (Tratto da ecoindustria Mantova)

 

ADR E RIFIUTI COME SI INTEGRANO

La classificazione ADR (come quella del CER) spetta al produttore.

1) Cos’è l’ADR.

L’ADR, acronimo tratto dall’espressione “European Agreement concerning the international carriage of Dangerous goods by Road”, è una regolamentazione internazionale che disciplina il trasporto stradale di merci pericolose, stabilendo le misure di sicurezza finalizzate a prevenire possibili incidenti durante le operazioni di spedizione e trasporto ed a minimizzare i conseguenti danni per le persone, l’ambiente e le cose.

L’ADR, come pure i regolamenti omologhi per le altre modalità di trasporto di merci pericolose (trasporto ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo), fa riferimento alle cosiddette “raccomandazioni ONU”, pubblicate per la prima volta nel 1956 e successivamente periodicamente aggiornate.

L’ADR fu stipulato a Ginevra in data 30 settembre 1957 sotto l’egida dell’UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) ed entrò in vigore in data 29 gennaio 1968.

2) A quali trasporti si applica l’ADR?

L’ADR si applica ai trasporti stradali di merci pericolose effettuati all’interno dei Paesi che hanno sottoscritto l’Accordo. Attualmente tali Paesi sono i seguenti: Albania, Andorra, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Kazakistan, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tagikistan, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.
Oltre che a livello internazionale, l’ADR risulta applicabile anche per la regolamentazione dei trasporti nazionali all’interno dei Paesi contraenti; in Italia, tale recepimento viene effettuato, a partire da direttive comunitarie, tramite l’emanazione di decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’ADR viene aggiornato con periodicità biennale, tenendo conto del progresso scientifico e tecnico.
Attualmente risulta in vigore l’edizione 2013 dell’ADR (cosiddetto “ADR 2013″),

3) Quali sono le merci pericolose contemplate dall’ADR?

Le merci pericolose contemplate dall’ADR sono ricondotte a nove classi :

Ø      Classe 1: materie e oggetti esplosivi,

Ø      Classe 2: gas,

Ø      Classe 3: liquidi infiammabili,

Ø      Classe 4.1: solidi infiammabili, materie autoreattive ed esplosivi solidi desensibilizzati,

Ø      Classe 4.2: materie soggette ad accensione spontanea,

Ø      Classe 4.3: materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili,

Ø      Classe 5.1: materie comburenti,

Ø      Classe 5.2: perossidi organici,

Ø      Classe 6.1: materie tossiche,

Ø      Classe 6.2: materie infettanti,

Ø      Classe 7: materiali radioattivi,

Ø      Classe 8: materie corrosive,

Ø      Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi.

I principi per la classificazione delle varie merci pericolose sono variabili a seconda della classe, e in ogni caso sono riportati nel capitolo 2.1 e 2.2 dell’ADR.

4) Le disposizioni dell’ADR si applicano esclusivamente al trasportatore?

Le disposizioni dell’ADR devono essere attuate, per quanto di competenza, non solo dal trasportatore bensì anche da tutti gli altri operatori del trasporto di merci pericolose.

L’ADR stabilisce gli obblighi di sicurezza posti a capo dei principali operatori (speditore, trasportatore, destinatario) e degli altri operatori del trasporto (imballatore, riempitore, gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile, scaricatore).

Più operatori tra quelli contemplati possono essere una e la stessa impresa; analogamente, le attività ed i corrispondenti obblighi di sicurezza di un operatore possono essere presi in carico da più imprese. Infatti molto spesso caricatore e speditore coincidono con lo stesso operatore.

5) La movimentazione di merci pericolose soggette all’ADR richiede l’utilizzo di imballaggi particolari?

Gli imballaggi utilizzati per il contenimento delle materie sottoposte a regime ADR, come prima caratteristica devono essere omologati ONU.

Ed inoltre devono avere caratteristiche variabili a seconda della tipologia di merce da contenere e della relativa classificazione.

E’ particolarmente importante il Gruppo di Imballaggio I, II o III che rispettivamente richiederà un tipo di imballaggio x, y, o z.

Una merce pericolosa la cui designazione ufficiale di trasporto prevede il Gruppo di imballaggio “III” potrà essere imballato in imballaggi di tipo x,y,z. Una merce del G.I “II” negli imballaggi di tipo x,y. Mentre i più pericolosi, quelli del G.I. “I” potranno essere imballati solamente in imballaggi del gruppo x.

6) Le disposizioni dell’ADR si applicano anche ai rifiuti?

Intanto bisogna specificare che il trasporto e smaltimento e classificazione dei rifiuti sono disciplinati in Italia dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,.

Alcuni Rifiuti oltre che essere classificati pericolosi in base al decreto suddetto, è possibile che siano classificabili come merci pericolose ai sensi dell’ADR.

In questo caso oltre alle norme che riguardano il trasporto dei rifiuti , devono essere rispettate anche le disposizioni contenute nell’ADR.

L’ADR considera infatti i rifiuti quali “miscele di sostanze” che, per effetto delle loro caratteristiche chimico-fisiche e del livello di pericolo correlato, possono ricadere nel regime di trattamento delle merci pericolose.

Conseguentemente, ai fini del trasporto stradale, queste miscele di sostanze pericolose richiedono di essere classificate seguendo i medesimi criteri stabiliti dall’ADR per le altre merci pericolose.

Da sottolineare che le modalità di valutazione della pericolosità dei rifiuti sono diverse. Il D.Lgs. n. 152/2006 prevede, sulla scia della normativa comunitaria, una classificazione dei rifiuti pericolosi basata sul successivo smaltimento o recupero presso un impianto autorizzato al ricevimento.

Mentre la classificazione prevista dalla disciplina ADR, valuta la pericolosità dal punto di vista della movimentazione e del trasporto.

Di conseguenza potrebbe succedere che un rifiuto non pericoloso per il D-Lgs 152/06 possa essere pericoloso valutato ai fini del trasporto ADR. e viceversa.

7) Le imprese che effettuano gestione di merci pericolose devono avvalersi di specifiche figure professionali?

Il capitolo 1.8.3 dell’ADR stabilisce che ogni impresa, la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, deve designare un consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, incaricato di agevolare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.

Il consulente deve essere in possesso di un apposito certificato CE di formazione professionale, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a fronte del superamento di un apposito esame.

Le modalità di designazione e le responsabilità del consulente sono definite dall’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35.

8) Esistono dei casi in cui pur rientrando nelle imprese di cui sopra si può comunque essere esentati dalla nomina del consulente?

Il D.lgvo 35/2010 (modifica del DLG n.40/2000, attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose) istituisce anche nel nostro paese la figura del Consulente per il Trasporto delle merci pericolose.

 

(...)

(Tratto da ecoindustria Mantova)

 

Cassazione: acque meteoriche distinte da reflui industriali

La Cassazione penale nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 identifica le acque meteoriche di dilavamento distinguendole dalle acque reflue industriali, alla luce del Codice Ambiente

Il fatto

Nella sentenza n. 2832, del 22 gennaio 2015 la Corte di Cassazione ha esaminato il caso di un terreno inquinato da reflui industriali scaricati nel suolo senza la prescritta autorizzazione, da un distributore carburanti. Si era verificata dispersione nel suolo di acque contaminate di idrocarburi. La Corte è stata chiamata a decidere sulla qualificazione di tali acque come reflui industriali o acque meteoriche di dilavamento. Secondo il Tribunale di Castrovillari che aveva condannato il responsabile dell'area di servizio, le acque meteoriche contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento non potevano essere considerate come acque meteoriche di dilavamento, bensì reflui industriali. Contro tale decisione era stato fatto ricorso dal condannato.

Il giudizio della Corte

La Corte riconosce che, nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l'inquinamento del terreno circostante l'impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza che le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L'inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può quindi porsi in discussione.

(...)

(Tratto da Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.)

Sanzioni SISTRI 2015: conto alla rovescia

Sanzioni SISTRI: slittano ad aprile le multe per mancata iscrizione e pagamento, prolungato per tutto il 2015 il doppio regime senza tutte le altre sanzioni.

Rinviate di due mesi, al primo aprile 2015, le sanzioni SISTRI per la mancata iscrizione o per il mancato versamento del contributo al sistema di tracciabilità dei rifiuti, mentre tutte le altre multe sono rinviate di un anno, e per l’intero 2015 si continua ad applicare il regime transitorio.

Gli slittamenti sono inseriti nella legge di conversione del Milleproroghe e per la precisione nell‘articolo 9 della legge 11/2015.

Sanzioni SISTRI

Le sanzioni SISTRI prorogate al prossimo 1 aprile 2015 (dal precedente termine del primo febbraio), sono quelle previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 260 bis del Dlgs 152/2006, che come detto riguardano la mancata iscrizione e l’omesso pagamento: vanno da 2.600 a 15.500 euro, e possono aumentare fino a quota 93mila euro nel caso di rifiuti pericolosi.

Sono invece posticipati di un anno, da fine 2014 a fine 2015, tutti gli altri obblighi relativi e le relative sanzioni SISTRI. In pratica, per tutto quest’anno resta il regime transitorio, durante il quale restano i vecchi adempimenti in materia di gestione dei rifiuti, registri di carico e scarico, trasporto.

La proroga è motivata dall’esigenza di consentire la tenuta in modalità elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, anche in vista di semplificazioni e opportune modifiche normative.

(...)

(Tratto da PMI)

 

 


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