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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Aria - Immissioni odorose: stretta o normale tollerabiltà?

ARIA: SENTENZA

Cass. Pen.Autorità:

 Data: 04/05/2012

n. 16670

Qualora non esista una predeterminazione normativa dei limiti delle emissioni si deve aver riguardo al criterio della stretta tollerabilità e non a quello della normale tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., anch’esso comunque condizionato dalla situazione ambientale e dalle altre circostanze che caratterizzano l’emissione molesta.

 

A quali condizioni è possibile effettuare il trasbordo di rifiuti

Talvolta, ragioni tecniche – economiche – ambientali richiedono l’impiego di mezzi ausiliari per il trasporto dei rifiuti raccolti verso gli impianti finali, introducendo la fase di trasbordo del carico.

Il trasbordo totale di rifiuti da un mezzo più piccolo ad un mezzo più grande è praticabile, a condizione che si rispettino le disposizioni dettate dal D.L.vo 152/2006 e dalla Circolare Ministeriale GAB/DEC/412/98.

L’art. 193, c. 12, D.L.vo 152/2006, nella formulazione attualmente vigente, dispone che “la sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all'interno dei porti e degli scali ferroviari, delle stazioni di partenza, di smistamento e di arrivo, gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera l), purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le quarantotto ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione”.

Peraltro, il trasbordo totale di un carico di rifiuti (il viaggio di tutto il carico prosegue con mezzi diversi da quelli che hanno effettuato il prelievo/raccolta, ma sempre dello stesso trasportatore oppure con mezzi di trasportatori diversi) è previsto dalla sopraccitata Circolare (articolo unico, p.to 1, lett. v)ed è consentito “per concrete esigenze operative” o “imprevisti tecnici”, laddove nelle “concrete esigenze operative” - a ns. avviso - rientrano le esigenze di ottimizzazione dei carichi e diminuzione dei viaggi, con ricadute positive in termini di impatto ambientale.

In tale ipotesi la Circolare prevede che gli estremi identificativi dei diversi trasportatori - nominativo, codice fiscale, n. aut. Albo -, dei diversi mezzi utilizzati - targa mezzo -, il nominativo del conducente, nonché la firma di assunzione di responsabilità, potranno essere riportati nello spazio riservato alle annotazioni delle tre copie del formulario.

(...)

 

(Tratto da tuttoambiente)

Sistri, costi gonfiati e flop tecnologico. L'affare milionario di Finmeccanica

Doveva diventare l'arma definitiva per sconfiggere le eco-mafie, ma dietro al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si nasconde una voragine di sperperi pubblici a vantaggio della holding di Stato, incaricata - attraverso la controllata Selex - di progettare e mettere a regime il sistema.

Tutto sancito da un contratto siglato in gran segreto con il Ministero dell'Ambiente che Repubblica è in grado di rivelare. E che scoperchia un business da quasi 500 milioni di euro ai danni di 400 mila aziende italiane

ROMA - Nel pozzo nero di Finmeccanica, la holding che si è fatta tasca della Politica e sua stanza di compensazione, c'è un affare da 500 milioni di euro il cui costo è stato caricato per intero sul Paese. Su almeno 400 mila piccole, medie e grandi aziende che dal 2010 versano un contributo obbligatorio, di fatto una tassa, per un servizio mai erogato e di cui per sette volte in due anni è stata prorogata l'entrata a regime (l'ultima, al 30 giugno prossimo).

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DICHIARAZIONE MUD 2011

Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 - 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:

Produttori iniziali di rifiuti:

- Pericolosi

- Non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs n 152/2006 con più di 10 dipendenti

Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Attenzione: I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione.

I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.

La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:

- Accedendo unicamente con il dispositivo USB assegnato ai Delegati di Sede, nello spazio riservato

- Compilando le Schede Rifiuti per ciascuna Unità Locale iscritta al SISTRI

- Inserendo le informazioni come meglio descritte nella Guida per l'utilizzo dell'applicazione per la compilazione della Dichiarazione MUD 2011

Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.

(...)

 

( Tratto da www.sistri.it)

Importante decreto per manutentori e installatori di impianti di condizionamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2012, è stato pubblicato un importante Decreto sui gas fluorurati ad effetto serra (installati su condizionatori, pompe di calore, …); il Decreto recepisce alcuni regolamenti europei (in particolare il 303/2008) dandone piena attuazione.

È rivolto a persone e imprese che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra: controllo perdite, recupero gas, installazione, manutenzione, riparazione, …

In particolare il Decreto definisce criteri e metodi per:

- Certificazione e Valutazione

- Designazione degli organismi di attestazione

- Rilascio dei certificati provvisori

- Etichettatura delle apparecchiature

- Istituzione di un Registro

In pratica il manutentore delle apparecchiature in oggetto non potrà più essere un tecnico qualunque ma una persona / impresa con precisi requisiti, in possesso di certificati, iscritta a un registro.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43: Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. [GU n. 93 del 20-04-2012; entrata in vigore 05/05/2012]


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La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati

La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)