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Tumore per uso eccessivo del cellulare, lavoratore risarcito

Il tribunale di Ivrea, nella persona del dottor Luca Fadda, ha di recente (il 30 marzo) emesso una sentenza epocale in materia di tumori: l’uso del cellulare provoca il cancro al cervello, e il dipendente che ne fa un uso eccessivo ha diritto alla pensione di invalidità; da qui la condanna dell'Inail al risarcimento del danno.

Secondo il tribunale l’uso di tale strumento ha comportato un danno biologico permanente del 23%”; la perizia, effettuata dal professor Angelo Levis, afferma che “sulla base dei criteri elencati nel preambolo delle monografie della Iarc, le emissioni a Rf/Mo dei telefoni mobili (cellulari e cordless) dovrebbero essere classificate nel gruppo 1 dei sicuri cancerogeni per l’uomo”.

In questo caso si tratta di un tumore benigno, ma è ovvio che tali principi (specialmente se confermati dalla Cassazione) potranno a maggior ragione essere applicati al tumore maligno.

Il soggetto risarcito (Roberto Romeo, dipendente telecom) era assistito dagli avvocati Ambrosio e Bertone, dello studio legale torinese Ambrosio e Commodo. I legali hanno dichiarato all’ANSA:  "Per la prima volta una sentenza riconosce un nesso tra l'uso scorretto del cellulare e lo sviluppo di un tumore al cervello". Speriamo che la sentenza spinga ad una campagna di sensibilizzazione, che in Italia non c'è ancora. Come studio abbiamo aperto il sito www.neurinomi.info, dove gli utenti possono trovare anche consigli sull'utilizzo corretto del telefonino".

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ANSA

Responsabilità medica: il testo della riforma in Gazzetta

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2017, n. 64 la Legge 8 marzo 2017, n. 24 di riforma della responsabilità medica recante "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in materia di responsabilita' professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

Vediamo quali sono le principali novità previste dalla legge di riforma, che si propone di mettere ordine in uno dei settori più problematici della responsabilità civile e penale, interessato negli ultimi anni da una vastissima produzione giurisprudenziale e dottrinale.

Responsabilità penale del sanitario

  • Nel codice penale è introdotta la nuova fattispecie della "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario" (art. 590-sexies c.p.).
  • In caso di omicidio o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio della professione sanitaria si applicano le pene oggi previste, rispettivamente, dagli artt. 589 e 590 c.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose, salvo che ricorra la causa di non punibilità costituita dall'osservanza delle linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni (purché adeguate alle specificità del caso concreto) previste dalle linee guida o, in mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali.
  • Con l'introduzione del nuovo art. 590-sexies c.p. è conseguentemente abrogata la disposizione dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 189/2012 (c.d. Legge Balduzzi), che oggi stabilisce la non punibilità per colpa lieve per il sanitario che "nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica".

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(Fonte: altalex.com)

 

 

INAIL: NUOVO BANDO ISI PER LA SICUREZZA NELLE IMPRESE

A partire dal 19 aprile 2017 le aziende interessate potranno inserire online i propri progetti. La principale novità della settima edizione dell’intervento, che dal 2010 ha visto l’Istituto stanziare un importo complessivo di circa 1,5 miliardi, è l’introduzione di un nuovo asse di finanziamento dedicato alle micro e piccole imprese che operano in alcuni settori del terziario.

Prenderà il via il prossimo 19 aprile la prima fase della procedura di assegnazione degli incentivi a fondo perduto stanziati dall’Inail con il bando Isi 2016, pubblicato oggi, che mette a disposizione delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 244.507.756 euro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. È la settima edizione dell’intervento avviato dall’Istituto nel 2010, che ha visto l’Inail stanziare un importo complessivo di circa 1,5 miliardi per contribuire alla realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il bando Isi 2016 segue di pochi mesi il bando Isi agricoltura, pubblicato il 28 luglio scorso, per cui è attualmente in corso la procedura online di presentazione dei progetti.

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Fonte: eeco.it

 

INAIL: figure deputate alla fruizione del servizio di accesso “CRUSCOTTO INFORTUNI”

L’Inail con la circolare n. 45 del 30 novembre 2016 fornisce chiarimenti relativamente alle figure che possono accedere al Cruscotto Infortuni per la verifica dei dati.

L’Inail , infatti, “al fine di offrire agli organi preposti all’attività di vigilanza nonché ai datori di lavoro e loro intermediari uno strumento, accessibile con specifiche credenziali e alternativo dell’abolito Registro infortuni cartaceo, ha realizzato un nuovo applicativo informatico denominato “Cruscotto infortuni”, le cui funzionalità sono state illustrate nelle circolari Inail del 23 dicembre 2015, n. 92 e del 2 settembre 2016, n. 31 e il cui utilizzo è disciplinato dal relativo manuale. Nel “Cruscotto infortuni” è possibile consultare, tramite i servizi online del portale istituzionale Inail, gli stessi dati presenti nell’abolito Registro infortuni, relativi agli infortuni occorsi, a partire dal 23 dicembre 2015, ai dipendenti prestatori d’opera e denunciati dal datore di lavoro all’Inail stesso, ai sensi del richiamato art. 53 del d.p.r. 1124/1965 e successive modificazioni.

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Fonte: eeco.it

Cassazione: Responsabilita' per infortunio di un lavoratore "improvvisatosi" manutentore

La IV sez. penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 42092 del 06 ottobre 2016, si è occupata dell’individuazione della responsabilità o meno dei datori di lavoro nel caso di un comportamento abnorme tenuto da un lavoratore, “improvvisatosi “ manutentore, dipendente della propria azienda, infortunatosi sul posto di lavoro cadendo da una scala.

La Corte di Cassazione ritiene che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione commessa dai datori di lavoro, non esonera gli stessi dalle proprie responsabilità poiché il rapporto tra violazione e evento può essere escluso solo da un comportamento abnorme del lavoratore. E’ abnorme quel   comportamento che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si pone al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.

Non è abnorme il comportamento di un lavoratore che ha svolto le sue mansioni.

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Fonte: eeco.it

 


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