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Corruzione tra privati: le nuove disposizioni in Gazzetta

Al via nuove disposizioni per rafforzare la lotta alla corruzione nel settore privato.

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” (G.U. n. 75 del 30 marzo 2017).

Le novità introdotte dal provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 15 aprile decorso il termine ordinario di vacatio legis, sono le seguenti:

  • riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
  • introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
  • previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
  • modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Vediamo più da vicino il contenuto del provvedimento:

Corruzione tra privati

  • La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti modificate):
    «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.
    2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.
    3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.
    4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.
    5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.
    6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilita' date, promesse o offerte.
  • Rispetto alla previsione attuale resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato:
    • attuale fattispecie: a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sè o per altri, è punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società;
    • nuova fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.
      La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno.

(...)

Fonte: altalex.com

Responsabilita' diretta dell'azienda per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro

 

Con la sentenza n. 40070 del 10 ottobre 2012 della IV Sezione Penale la Suprema Corte interviene sull'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa dell'azienda per violazione di norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in particolare in merito al caso di responsabilità diretta di una società cooperativa a responsabilità limitata condannata dal Tribunale per il delitto di lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro per colpa generica (nella specie della negligenza) e per colpa specifica (in ragione della violazione delle disposizioni a tutela della conformità e regolarità delle attrezzature di lavoro), per lesioni personali gravi aggravate.

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Qualche incertezza sui rapporti tra amministrazione e organismo di vigilanza

 

La Suprema Corte è intervenuta in una fattispecie di ricorso contro l'applicazione cautelare della misura interdittiva del divieto di contrattazione con la P.A. ed è pervenuta al rigetto del ricorso con motivazione che, in parte, suscita perplessità.

E’ ormai assolutamente pacifico nella giurisprudenza di merito e di legittimità che il modello organizzativo di cui l’ente collettivo deve dotarsi, se vuole provare a sottrarsi alla responsabilità amministrativa “da reato” di cui al D. Lgs. n. 231/2001, è molto più impegnativo e costrittivo se l’adozione segue alla commissione del reato (per un quadro completo si veda S. M. Corso, Il codice della responsabilità “da reato” degli enti, Torino, 2012, sub art. 6).

Infatti il modello organizzativo post factum deve essere particolarmente calibrato ad impedire la commissione dello specifico reato presupposto che l’originario modello non aveva previsto o non aveva saputo efficacemente contrastare.

Con la sentenza 19 luglio-26 settembre 2012 n. 37119 la Suprema Corte – sezione VI penale è intervenuta in una fattispecie di ricorso contro l’applicazione cautelare della misura interdittiva del divieto di contrattazione con la P.A. ed è pervenuta al rigetto del ricorso con motivazione che, in parte, suscita perplessità.

(...)

(Sentenza Cassazione penale 26/09/2012, n. 37119)

( Tratto da IPSOA)

 

Cassazione Penale, Sez. 4, 11 luglio 2012, N. 27934 - Posizione di garanzia e obbligo della valutazione dei rischi

Responsabilità del direttore di uno stabilimento con delega a provvedere alla corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza del lavoro e quindi in qualità di dirigente, per il reato di lesioni colpose commesse con violazione degli artt. 4, co. 5, 35, co. 1, 2, 4 lett. e) DLgs. n. 626/1994, nonché dell’art. 375 DPR 547/1955, in danno del dipendente Ca.Em.Er., che per effetto dello schiacciamento della mano ad opera del gruppo di teste di saldatura dell’impianto HAMBA n. 17, riportava la frattura pluriframmentaria scomposta ed articolare della falange basale del 1 dito della mano destra.

I giudici di entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto che il C. , nella menzionata duplice qualità, avesse disposto o comunque consentito lavori di manutenzione sulla indicata apparecchiatura, nonostante la stessa non fosse idonea ai fini della sicurezza in relazione ai lavori di manutenzione sul gruppo delle teste di saldatura.

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Mancata segnalazione dei pericoli e mancata predisposizione delle vie di circolazione per i mezzi di locomozione o trasporto

CASSAZIONE PENALE, SEZ. 3, 05 LUGLIO 2012, N. 26074

Responsabilità del legale rappresentante di una S.r.l. per non aver segnalato in modo chiaramente visibile i pericoli derivanti dalla pavimentazione dell'azienda che risultava sconnessa per la presenza di numerose buche ed avvallamenti tali da risultare pericolosi per la circolazione pedonale delle maestranze; nonché per non aver predisposto ed evidenziato le vie di circolazione per i carrelli sollevatori e/o altri mezzi di locomozione o trasporto.

Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione - Inammissibile.

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