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Rottamazione liti fiscali 2017: la guida

Il vocabolo più utilizzato nel 2017 da chiunque abbia un problema di natura fiscale, è, senza dubbio, “rottamazione”. Dopo quella relativa alle cartelle esattoriali, arriva, con la cosiddetta “Manovrina” di aprile [1], la rottamazione delle liti contro il Fisco. Ma cosa significa? Come funziona? E’ davvero conveniente?

La legge prevede che il contribuente possa definire le controversie contro l’Agenzia delle Entrate, pendenti presso le commissioni tributarie, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

La definizione avviene con il pagamento di tutti gli importi dell’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.

Vengono rottamate solo le sanzioni e gli interessi di mora.

In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Quali cause si possono rottamare

Sono definibili le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:

  1. le risorse proprie tradizionali e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  2. le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Rottamazione cause e pagamenti a rate

Gli importi dovuti possono essere pagati a rate solo se pari o superiori a duemila euro. Il numero massimo di rate è 3.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti (o della prima rata di importo pari al 40%) del totale delle somme dovute), scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi ai seguenti ulteriori criteri:

  • seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, entro il 30 novembre 2017;
  • terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, entro il 30 giugno 2018.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata.

Qualora non ci siano importi da versare (atto contenente solo sanzioni), la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Entro il 30 settembre 2017, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall’imposta di bollo. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Dagli importi dovuti si scomputano quelli già versati nonché quelli dovuti per la definizione agevolata delle cartelle esattoriali.

La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate anche se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima del 24 aprile 2017.

La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

(...)

(Fonte: laleggepertutti.it)


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