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Dal 1°gennaio 2013 arriva la RES, il tributo unico su rifiuti e servizi locali

Addio a TARSU, TIA e TIA-2.

Tra le misure urgenti contenute nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 volto ad attuare la Manovra "salva Italia" del nuovo Governo Monti, figura anche l' istituzione della c.d. "RES"(art. 14), il nuovo tributo comunale unico sui "Rifiuti e Servizi", già previsto dallo schema di D.Lgs. correttivo del federalismo municipale approvato lo scorso 24 ottobre dal Consiglio dei Ministri presieduto da Berlusconi.

Il D.L. Monti amplia la portata del tributo prevedendo tra l'altro, in virtù dell'abrogazione di una parte dell'art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006, che la RES possa essere estesa ai rifiuti industriali prodotti dalle aree produttive.

Non era possibile che, nel poco tempo a sua disposizione, il Governo Monti riuscisse, ex novo, ad approntare una manovra con previsioni così particolareggiate come quella contenuta nel D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (G.U. 6/12/2011, n. 284, S.O. n. 251/L).

 

E così molte delle disposizioni che compaiono nel decreto che attua la c.d. Manovra “Salva Italia” vi sono state trasfuse da provvedimenti che avevano già iniziato il loro iter legislativo col precedente Governo Berlusconi.

Questo è accaduto, in particolare, anche per il nuovo tributo comunale sui rifiuti e servizi locali che era già compreso nello schema di decreto legislativo correttivo del federalismo municipale.

Ma non si deve cadere nell’errore pensando che si tratti di una scelta per così dire “opportunistica” dato che, in questo caso, crediamo che testimoni la volontà del Governo Monti di continuare a mantenere in agenda, a suo modo, anche la riforma del federalismo fiscale.

Dal primo decreto “correttivo” del federalismo municipale all’art. 14 del D.L. 201/2011 (“decreto Monti”) Il Consiglio dei Ministri n. 159 del 24 ottobre 2011 (Berlusconi IV), dunque, aveva approvato in via preliminare – e conseguentemente inviato per l’esame alla Conferenza unificata per la prevista intesa e alle Commissioni parlamentari per il parere – un primo decreto legislativo correttivo in materia di federalismo municipale e provinciale, secondo quanto previsto dalla legge sul federalismo fiscale che in sintesi disponeva: un riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, la soppressione dei vigenti prelievi e la contestuale istituzione di un nuovo tributo comunale "Rifiuti e Servizi", perciò denominato “RES”.

La nuova imposta relativa ai rifiuti ed ai Servizi comunali era stata anche ribattezzata “Service Tax” ed era destinata a sostituire, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i previgenti regimi di prelievo rappresentati dalla TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), dalla TIA (tariffa di igiene ambientale), e dalla “TIA-2”.

Tutto questo, come accennato ed in base ad una primissima lettura del corposo pacchetto di disposizioni che compongono la Manovra “Salva Italia”, lo si ritrova adesso “travasato”, in buona sostanza, nei 47 commi dell’art. 14 del D.L. 201/2011 (decreto Monti).

La RES adottata dal Governo Monti non prevede però, come lo schema di provvedimento elaborato dal Governo Berlusconi, che le disposizioni che disciplinano il nuovo tributo unico vengano inserite nel D.Lgs. n. 23/2011 (in quel caso, subito dopo l'articolo 14, quali articoli aggiunti e cioè dall’art. 14-bis rubricato “Tributo comunale Rifiuti e Servizi” sino all’art. 14-quatervicies): l’unico intervento che l’art. 14 del D.L. 201/2011 compie con riferimento al D.Lgs. n. 23/2011 è l’abrogazione del suo art. 14, comma 7, come vedremo meglio più avanti.

Ulteriormente differenza e quindi novità delle nuove disposizioni è costituita dall’abrogazione dell'esclusione dall'applicazione della tariffa rifiuti urbani per i rifiuti industriali prodotti dalle aree produttive, esclusione prevista dall’art. 195, comma 2, lettera e), D.Lgs. n. 152/2006. Anche di questa novità parleremo nel prosieguo.

La RES secondo l’art. 14 del DL Monti

La nuova RES rappresenta un importante intervento in tema di fiscalità dei municipi che si affianca all’anticipazione dell’IMU operata dalla Manovra “Salva Italia”.

Il D.L. n. 201/2011, al comma 1 dell’art. 14, prevede l’istituzione – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – in tutti i comuni del territorio nazionale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, “a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni”.

Scadenze

Rispetto al progetto di legge del Governo Berlusconi anche per il decreto Monti la data chiave rimane il 1°gennaio 2013, poiché da tale data:

- è istituita in tutti i comuni italiani la RES (art. 14, comma 1);

- si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), fino a quando non verrà emanato e divenuto applicabile il regolamento che definisce i criteri per l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa di cui si dirà tra poco;

- viene abrogato l’art. 14, comma 7, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, contestualmente alla soppressione di “tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza” (art. 14, comma 46, prima parte).

Soggetti, campo di applicazione ed esclusioni

Il “soggetto attivo dell'obbligazione tributaria” è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo (art. 14, comma 2, D.L. n. 201/2011),

Il soggetto passivo è “chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani” (art. 14, comma 2, D.L. n. 201/2011).

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva (art. 14, comma 4, D.L. n. 201/2011).

In proposito, l’art. 14 precisa che la RES:

- deve essere pagata da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse (art. 14, comma 5, D.L. n. 201/2011);

- se vi sono utilizzi temporanei (sei mesi al massimo nel corso dello stesso anno solare) deve essere pagata soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie (art. 14, comma 6, D.L. n. 201/2011).

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della RES dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo (art. 14, comma 7, D.L. n. 201/2011).

Calcolo della RES e natura della tariffa

La RES deve essere pagata in base a una tariffa commisurata all’anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Questa tariffa verrà calcolata considerando sia le dimensioni dell’immobile in questione, sia la quantità di rifiuti prodotta.

Infatti, il comma 9 dell’art. 14 precisa che la tariffa “è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al comma 12” (che vedremo tra poco).

Più in particolare, il comma 11 specifica che la tariffa è composta da due quote e cioè:

- una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,

- una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio (la tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003).

Determinazione della superficie assoggettabile alla RES

La disciplina del nuovo tributo dettata dal D.L. n. 201/2011 prevede che:

- per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo sia pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138 (revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle

commissioni censuarie);

- per gli immobili già denunciati, i comuni dovranno modificare d'ufficio (dandone comunicazione agli interessati), le superfici che risultino inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.M. Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), per l'eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento;

- per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Dalla superficie assoggettabile al tributo rimane fuori quella parte dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (art. 14, comma 10).

Il Regolamento che definisce i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa

In ogni caso, c’è tempo fino al 31 ottobre 2012 per elaborare i criteri per individuare il costo del servizio di gestione dei rifiuti e per determinare relativa tariffa su cui si baserà la RES: tale compito è rimesso dal comma 12 dell’art. 14 ad un regolamento da emanarsi (per l’appunto, entro il 31 ottobre 2012), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Come si è già anticipato, tale regolamento si applicherà dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore mentre, in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data in cui sarà applicabile tale regolamento, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158.

La maggiore libertà impositiva dei Comuni: maggiorazioni e riduzioni della tariffa

Il D.L. n. 201/2011 riconosce ai Comuni la possibilità di modificare la maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato che si applica alla tariffa a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, aumentandola (con un’apposita deliberazione del consiglio comunale) fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato (art. 14, comma 13).

D’altro canto, ai sensi dell’art. 14, comma 15, il Comune può prevedere riduzioni tariffarie (con regolamento), nella misura massima del 30%, nel caso di:

a. abitazioni con unico occupante;

b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

e. fabbricati rurali ad uso abitativo.

Nelle zone in cui non viene effettuata la raccolta, il tributo deve essere pagato in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Questa particolare facoltà concessa ai Comuni di variare il tributo è confermata dal comma 19 che dispone che il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, iscrivendo tali agevolazioni in bilancio come autorizzazioni di spesa ed assicurandone la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Il comma 20 prevede che il tributo venga pagato nella misura massima del 20% della tariffa nei seguenti casi:

- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti,

- svolgimento in violazione grave della disciplina di riferimento,

- interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

La nuova disciplina della RES fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali).

Nel senso di una maggiore capacità impositiva municipale sembra ulteriormente muoversi l’art. 14 laddove consente ai Comuni di poter estendere la RES anche ai rifiuti industriali prodotti nelle aree produttive: infatti, il comma 46, ultima parte dell’art. 14 abroga le parole da “Ai rifiuti assimilati” fino a “la predetta tariffazione” contenute nell’art. 195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006.

Al fine di comprendere meglio la portata dell’abrogazione, leggiamo direttamente questa parte di norma ora abrogata:

Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 114 del 1998.

Per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati, non si applica la predetta tariffazione”.

L’abrogazione consentirà, pertanto, ai Comuni di assimilare ai rifiuti urbani anche i rifiuti che si formano nelle aree produttive, con la conseguenza di ampliare il campo di applicazione della RES anche alle aree produttive (si rammenta, comunque, che in tema di assimilabilità dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani si attende ancora oggi l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che dovrà definire le relative condizioni qualiquantitative).

Come abbiamo visto (art. 14, comma 10), i produttori di rifiuti speciali potranno sfuggire all’allargamento della superficie assoggettabile solo “a condizione” di dimostrare “l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Sanzioni

In caso di mancata collaborazione del contribuente all’eventuale accertamento da parte dei funzionari responsabili od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applicherà l'art. 13 (ritardati od omessi versamenti diretti) del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni tributarie).

In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato, nell’eventualità, dal funzionario responsabile, (ex comma 37), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.


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