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Infortuni sul lavoro: il D.LGS. 231 non viola la costituzione

Il GIP del Tribunale di Milano respinge un’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 e definisce la “responsabilità di organizzazione” in materia di sicurezza sul lavoro. Di Anna Guardavilla.

Con l’ordinanza 8 marzo 2012, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Milano si è pronunciato su un’eccezione di illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 25-septies D.Lgs. n. 231 del 2001 per presunta violazione – esclusa dal Giudice, come si dirà più diffusamente – degli artt. 24 commi 1 e 2 Cost. (che sanciscono rispettivamente il diritto di ciascuno di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e il diritto di difesa quale diritto inviolabile) e dell’art. 25 comma 2 Cost. (secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso).

 

In particolare, le norme “incriminate” su cui si è appuntata l’eccezione di illegittimità costituzionale sono:

l’art. 5 del D.Lgs. 231/01, che prevede che “l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a. Da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b. Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”

c. L’art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 (“Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro”) che, inserito all’interno dell’elenco dei c.d. “reati presupposto”, fonda e legittima l’applicazione della responsabilità amministrativa della persona giuridica – laddove ne ricorrano i presupposti – nei casi in cui siano stati commessi da parte della persona fisica reati di salute e sicurezza (quelli tassativamente previsti dalla norma; sul concetto di tassatività dei reati presupposto si veda Cass. Pen. 22 settembre 2011 n. 34476).

Il Giudice di Milano, nel rigettare tale eccezione di illegittimità costituzionale e quindi confermare la piena compatibilità di tali norme con il dettato costituzionale, si sofferma nella riflessione su alcuni punti che vale la pena sottolineare.

(...)

(Tratto da Puntosicuro.it)


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