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Ambienti confinati: in gazzetta il decreto attuativo del T.U.

È stato Pubblicato su la Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti in luoghi di lavoro nei quali vi siano rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili (c.d. “ambienti confinati”).

Il provvedimento, adottato in attuazione degli articoli 6 e 27 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ("testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro), entrerà in vigore dal 23 novembre 2011.

Campo di applicazione

In attesa di definizione il sistema di azione delle imprese e dei lavoratori autonomi (come previsto dagli articoli 6, comma 8, lettera g), e 27 del Testo Unico di Sicurezza), il regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

 

In base all’articolo 2 sono indicati 8 requisiti che le imprese o lavoratori autonomi devono rispettare:

- Integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;

- Integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;

-  Presenza di personale, non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto;

- Avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro;

-  Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri di queste attività lavorative e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazioni e attrezzature;

- Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro;

- Rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di DURC;

- Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento.

Limiti al subappalto

Il Regolamento conferma altresì che non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Lavorare in ambienti confinati, ecco le procedure di sicurezza

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 che introduce misure di maggior tutela della salute e sicurezza dei lavoratori operanti negli ambienti confinati, detta, all’articolo 3 le procedure di sicurezza per chi accede a questi pericolosi ambienti di lavoro.

Gli “ambienti confinati” sono luoghi nei quali vi sono rischi di sviluppo di sostanze altamente nocive o di gas, quali silos, cisterne, pozzi e simili: il decreto indica la necessaria informazione sulle caratteristiche dei luoghi, su tutti i rischi esistenti per lavoratori, anche autonomi e del datore di lavoro impiegato nelle attività lavorative.

Tale formazione va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato,non inferiore ad un giorno.

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento, in funzione di vigilanza indirizzo e coordinamento delle attività svolte.

Inoltre, si legge nel provvedimento, che deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro (che può essere anche una buona prassi) specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del fuoco.

Chi non rispetta le sopra esposte previsioni perde la qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati


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