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SANZIONI DEL DLGS.81/08

Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro sono previste nel caso in cui il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati come responsabili della sicurezza dei lavoratori non rispettino quanto stabilisce il Decreto Legislativo 81/08. Il Testo Unico Sicurezza dedica alle sanzioni diversi articoli.

Nello specifico, si parla di sanzioni per il datore di lavoro (art. 55), per il preposto (art. 56), per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), per il medico competente (art. 58), per i lavoratori (art. 59) e per i componenti dell’impresa familiare (art. 60).

Poi ancora, si parla di sanzioni legate ai luoghi di lavoro (art. 68), alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale (art. 87).

 

Nel caso di cantieri temporanei o mobili, ci sono sanzioni specifiche per i committenti e i responsabili dei lavori (art. 157), per i coordinatori (art. 158), per i datori di lavoro e dirigenti (art. 159) e per i lavoratori autonomi (art. 160).

Sanzioni a carico del datori di lavoro e del dirigente (art. 165) anche per la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro, per la movimentazione manuale dei carichi (art. 170), per le attrezzature minute di videoterminali (art. 178), in caso di agenti fisici sia per il datore di lavoro (art. 219) sia per il medico competente (art. 220).

In relazione a sostanze pericolose, le sanzioni coinvolgono il datore di lavoro (art. 262), il preposto (art. 263), il medico competente (art. 264) e riguardanti il divieto di assunzione in luoghi esposti (art. 264 bis).

Per l’esposizione ad agenti biologici, inoltre, sono previste sanzioni per il datore di lavoro (art. 282), i preposti (art. 283), il medico competente (art. 284), i lavoratori (art. 285) e riguardanti assunzione in luoghi esposti (art. 286).

Ci sono sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti, infine, anche in riferimento alla protezione ad atmosfere esplosive (art. 297).

Principi Comuni: Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. È punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro:

a) Per la violazione dell’articolo 29, comma 1;

b) Che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell’articolo 34, comma 2;

2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:

a) Nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) In aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) Per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. È punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3.

4. È punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a), primo periodo, ed f).

5. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 3, comma 12-bis, 18, comma 1, lettera o), 26, comma 1, lettera b), 43, commi 1, lettere a), b), c) ed e), e 4, 45, comma 1;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 26, comma 1, lettera a);

c) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;

d) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articolo 18, comma 1, lettere a), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo. Medesima pena si applica al soggetto che viola l’articolo 26, commi 3, quarto periodo, o 3-ter;

e) Con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere g), n), p), seconda parte, s) e v), 35, comma 4;

f) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;

g) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;

h) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 18, comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’articolo 25, comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’articolo 35, comma 5;

i) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8;

l) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro in caso di violazione dell’articolo 18, comma 1, lettera aa).

6. L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Principi Comuni: Articolo 56 - Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del presente decreto, i preposti, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).

Principi Comuni: Articolo 57 - Sanzioni per i Progettisti, i Fabbricanti, i Fornitori e gli Installatori

1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 10.000 a 40.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

Principi Comuni: Articolo 58 - Sanzioni per il Medico Competente

1. Il Medico Competente è punito:

a) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere d), e), primo periodo;

b) Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);

c) Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera a), con riferimento alla valutazione dei rischi, e l);

d) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 25, comma 1, lettere h), i);

e) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 40, comma 1, e 41, commi 3, 5 e 6-bis.

Principi Comuni: Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo;

b) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

Principi Comuni: Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti

1. I soggetti di cui all’articolo 21 sono puniti:

a) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettere a) e b);

b) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell’articolo 21, comma 1, lettera c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.

Uso Attrezzature da Lavoro e DPI: Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso

1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 80, comma 2.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione:

a) Dell’articolo 70, comma 1;

b) Dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ALLEGATO V, parte II;

c) Dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

d) Degli articoli 75 e 77, commi 3, 4, lettere a), b) e d), e 5;

e) Degli articoli 80, comma 2, 82, comma 1, 83, comma 1, e 85, comma 1

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione:

a) Dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti, 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.7, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell’ALLEGATO V, parte II;

b) Dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ALLEGATO VI;

c) Dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) ed h);

d) Dell’articolo 80, commi 3 e 4.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 per la violazione:

a) Dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi da quelli indicati alla lettera a) del comma 3 e alla lettera b) del comma 2;

b) Dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti dell’allegato VI diversi da quelli indicati alla lettera b) del comma 2, e commi 6, 9, 10 e 11;

c) Dell’articolo 77, comma 4, lettere c) e g);

d) Dell’articolo 86, commi 1 e 3.

5. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato V, parte II, punti 1, 2, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 e 5.16 è considerata una unica violazione, penale o amministrativa a seconda della natura dell’illecito, ed è punita con la pena o la sanzione amministrativa pecuniaria rispettivamente previste dai precedenti commi. L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni  caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

6. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato VI, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera b). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

7. Il venditore, il noleggiatore o il concedente in uso è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 700 euro per la violazione dell’articolo 72.

Cantieri Temporanei e Mobili: Articolo 157 - Sanzioni per i Committenti e i Responsabili dei Lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;

c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.

Cantieri Temporanei e Mobili: Articolo 158 - Sanzioni per i Coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.

2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).

Cantieri Temporanei e Mobili: Articolo 159 - Sanzioni per i Datori di Lavoro e i Dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degliarticoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) Con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico - assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri”, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri” per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Cantieri Temporanei e Mobili: Articolo 160 - Sanzioni per i Lavoratori Autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

a) Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo 100, comma 3;

b) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;

c) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.

Segnaletica di Salute e Sicurezza sul Lavoro: Articolo 165 - Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 163;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 164.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alla segnaletica di sicurezza di cui agli allegati XXIV, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, XXV, punti 1, 2 e 3, XXVI, per l’intero, XXVII, per l’intero, XXVIII, punti 1 e 2, XXIX, punti 1 e 2, XXX, punti 1 e 2, XXXI, punti 1 e 2, e XXXII, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Movimentazione Manuale dei Carichi: Articolo 170 - Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2.

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 169, comma 1.

Attrezzature Munite di Videoterminali: Articolo 178 - Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.500 fino ad euro 6.400 per la violazione dell’articolo 174, comma 2 e 3, 175, comma 1 e 3, 176, commi 1, 3, 5;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione dell’articolo 176, comma 6, 177.

2. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi alle attrezzature munite di videoterminale di cui all’allegato XXXIV, punti 1, 2 e 3 è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera a). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Agenti Fisici: Articolo 219 - Sanzioni a carico del Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 202, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216;

b) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 190, commi 2 e 3, 202, commi 3 e 4, e 209, commi 2 e 4.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) Con arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 185, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 196, 197, comma 3, secondo periodo, 203, 205, comma 4, secondo periodo, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 750 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 184, 192, comma 3, primo periodo, 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Agenti Fisici: Articolo 220 - Sanzioni a carico del Medico Competente

1. Il medico competente è punito con l’arresto fino tre mesi o con l’ammenda da euro 400 a euro 1.600 per la violazione degli articoli 185 e 186.

Sostanze Pericolose: Articolo 262 - Sanzioni per il Datore di Lavoro e del Dirigente

1. Il datore di lavoro è punito:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 223, commi 1, 2 e 3, 236, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e 249, commi 1 e 3;

b) Con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione dell’articolo 223, comma 6.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 248, comma 1, 250, commi 1 e 4, 251, 252, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi 1, 2, 3 e 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) Con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1, 2 e 4, e 240, comma 3;

c) Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 250, commi 2 e 3, e 256, commi 5 e 7;

d) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Sostanze Pericolose: Articolo 263 - Sanzioni per il Preposto

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito:

a) Con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2, 248, comma 1, e 254;

b) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 250 a 1.000 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1, 2 e 4.

Sostanze Pericolose: Articolo 264 - Sanzioni per il Medico Competente

1. Il medico competente è punito:

a) Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 229, commi 3, primo periodo, e 6, 230, e 242, comma 4;

b) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo 243, comma 2.

Sostanze Pericolose: Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 238, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro

Sostanze Pericolose: Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori

Articolo abrogato dall’art. 125 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Esposizione ad Agenti Biologici: Articolo 282 - Sanzioni a Carico dei Datori di Lavori e dei Dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 271, commi 1, 3 e 5;

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:

a) Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 270, commi 1 e 4, 271, comma 2, 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3, 275, 276, 278, 279, commi 1, 2, e 280, commi 1 e 2;

b) Con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 800 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3, e 277, comma 2;

c) Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione dell’articolo 280, commi 3 e 4.

Esposizione ad Agenti Biologici: Articolo 283 - Sanzioni a Carico dei Preposti

1. Con riferimento alle previsioni di cui al presente Titolo, il preposto è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2; 272, 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 3.

Esposizione ad Agenti Biologici: Articolo 284 - Sanzioni a carico del Medico Competente

1. Il medico competente è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 300 a euro 1.200 per la violazione dell’articolo 279, comma 3.

Esposizione ad Agenti Biologici: Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) Con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da euro 300 a euro 800 per la violazione dell’articolo 277, comma 3;

b) Con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da euro 100 a euro 400 per la violazione dell’articolo 277, comma 1.

Esposizione ad Agenti Biologici: Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all’articolo 273, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 450 euro.

Protezione da Atmosfere Esplosive: Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 290.

2. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, 294, commi 1, 2 e 3, 294-bis e 296.


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