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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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L’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera dalla stesura di un documento sebbene in forma semplificata

Riportiamo la sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011 della Corte di Cassazione Penale Sezione III che chiarisce, se ancora ce ne fosse il bisogno, cosa il legislatore abbia inteso per “autocertificazione della valutazione dei rischi” quale agevolazione concessa alle aziende fino a 10 lavoratori.

Il caso è quello di un’azienda sanzionata per non avere esibito, durante un sopralluogo dell’ASL, il documento di valutazione dei rischi.

L’azienda aveva successivamente fatto ricorso invocando la capacità fatta alle aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda indicando che con l’autocertificazione l’azienda era esonerata dal redigere il documento di valutazione strutturato come previsto dal comma 2 dell’art. 4 dell’allora D.Lgs. 626/94. Ma ciò non esonerava anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico di cui al comma 1; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

Anche se il caso si riferiva alla vecchia normativa, la Corte aggiunge che dopo la sostituzione del D.Lgs. 626/94 con il D.Lgs. 81/08 nulla è cambiato:

L’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è ora confermato dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 17 e 28 ed il successivo art. 29, comma 5, prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupano fino a dieci dipendenti. C’è quindi continuità normativa […]

Ambienti confinati: pronto il DPR

E’ solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 recante “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni_.

Il Decreto si aggiunge:

- Alla pubblicazione nel 2008 della Guida Operativa ISPESL “Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose”

- All’Allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08 “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”

- All’articolo 66 del D.Lgs. 81/08 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”

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Rischi acustici e vigilanza sull'operato di un MC da parte di un datore di lavoro

Responsabilità di un procuratore speciale di una spa per ipoacusia di origine professionale di un proprio lavoratore.

Condannato in primo grado per lesioni personali gravi, viene assolto in secondo grado perché il fatto non costituisce reato.

La Corte d'Appello affermava che un profilo di colpa poteva in ipotesi ravvisarsi a carico del medico competente, la cui posizione risultava essere stata sottoposta all'attenzione del PM già dal giudice di primo grado, non emergendo peraltro specifiche situazioni che avrebbero potuto e dovuto portare l'imputato a sindacare il comportamento del medico e l'inadeguatezza del ruolo prevenzionale da questi svolto: situazioni che era stato rese palesi solo a seguito dell'apertura del procedimento penale.

La soluzione liberatoria è stata quindi motivata sul rilievo dell'insussistenza in capo all'imputato dei profili della colpa.

Ricorre in cassazione il Procuratore generale di Milano

Il ricorso non è fondato.

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Autorimessa privata con 10 posti auto, sussiste l'obbligo del cpi?

Domanda:

Il condominio dove abito manca di agibilità poiché privo del CPI relativo all'autorimessa privata con 10 posti auto. Per ovviare all'obbligatorietà del CPI, c'e' la possibilità, dato l'impianto planimetrico simmetrico e la presenza di un doppio accesso carrabile, di dividere il piano seminterrato in 2 autorimesse di 5 autoveicoli ciascuna. A questo punto rientriamo nel caso delle autorimesse private fino a 9 autoveicoli, senza obbligatorietà del CPI, ma il professionista e comunque l'amministratore del condominio devono comunque rispettare e garantire autonomamente i criteri di prevenzione incendi. In tal caso va presentato comunque su modello PIN1 il parere di conformità sui singoli progetti al Comando Vigili del Fuoco? Oppure rientra nel caso della deroga con modello PIN2?

(...)

( Tratto da IPSOA)

Cassazione penale, 07 settembre 2011, n. 33294 - dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo

Cassazione Penale, 07 settembre 2011, n. 33294 - Dispositivi antincendio e copertura di tutte le zone di pericolo

Responsabilità del titolare di una ditta di autolavaggio per aver omesso di collocare idonei dispositivi antincendio nel piazzale all'aperto dove veniva effettuato il lavaggio dei mezzi. Ricorso in Cassazione - Rigetto.

"La deduzione di fatto circa la mancata adozione dei presidi antincendio in una zona in cui non sussisterebbe il pericolo di incendio correttamente non è stata considerata dalla Corte distrettuale, essendo del tutto evidente che, se per l'esercizio di una certa attività come quella di cui è titolare il ricorrente, la legge prescrive l'adozione , per la pericolosità in sé dell'attività esercitata, di determinate misure antinfortunistiche in tutti i luoghi dell'azienda ed in ogni parte di essa ove viene svolta l'attività, non può essere rimessa alla discrezionale volontà del gestore individuare le zone ove il pericolo di incendio sussiste e quelle ove non sussiste."

"La scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda ove viene svolta un'attività che richiede l'adozione delle misure antincendio, può essere rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo, alla parte interessata."

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