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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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Attrezzature e impianti in pressione: liberalizzate le verifiche periodiche

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011 del decreto 11 aprile 2011, è stato liberalizzato lo svolgimento delle verifiche sulle attrezzature di lavoro ed impianti a pressione precedentemente riservate solo a INAIL, ARPA ed ASL.

Le aziende sono obbligate a sottoporre le loro attrezzature di lavoro a monitoraggio e manutenzione (D.Lgs n. 81/2008), oltre a verifiche in esercizio, attività che oggi possono essere affidate ad enti terzi indipendenti abilitati.

Le attrezzature di lavoro che devono essere sottoposte a verifica sono elencate all'allegato VII del D.Lgs n. 81/2008 precedentemente citato, ed in sintesi sono:

1. Scale aeree ad inclinazione variabile

2. Ponti mobili

3. Ponti sospesi e relativi argani

4. Idroestrattori

5. Carrelli semoventi a braccio telescopico

6. Piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne

7. Ascensori e montacarichi da cantieri

8. Attrezzature/insiemi contenenti fluidi: gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori

9. Recipienti/insiemi contenenti fluidi surriscaldati, forni per le industrie chimiche e affini

10. Generatori di calore per impianti centrali di riscaldamento

11. * Insiemi a pressione.

Note: * questa categoria non è inserita nell’art. 71 del DLgs n. 81/2008 ma è prevista da art. 4 del DM 329 del 1 /12/ 2004

Deve essere il datore di lavoro a richiedere la verifica all’ASL o all’ARPA di pertinenza, indicando il soggetto abilitato pubblico o privato, scelto per lo svolgimento di questa attività nella sua azienda.

Le ASL o ARPA, titolari delle verifiche periodiche, possono intervenire direttamente, ma se non rispondono entro 30 giorni dalla richiesta o la rifiutano, lasciano libertà ai datori di lavoro di richiedere all’ente abilitato, indicato dall’azienda, di svolgere la verifica.

La stessa modalità si applica nel caso della messa in esercizio, per la quale è titolare l’INAIL, ma in questa circostanza a differenza delle precedenti, in caso di rifiuto o mancata risposta, il termine è di 60 giorni dalla richiesta dell’azienda.

(...)

 

(tratto da tuv)


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