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Posta elettronica certificata (PEC). Le indicazioni integrative del ministero dello sviluppo economico

Dopo la Circolare del 3 novembre 2011, n. 3645/C (su cui, v. nostra Circolare 531 dell’8 novembre u.s.), il Ministero dello sviluppo economico ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito all’obbligo delle società di comunicare, ai sensi dell’art. 16, co. 6, del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009, il proprio indirizzo di PEC al Registro delle imprese entro il 29 novembre 2011.

In particolare, con la Circolare del 25 novembre 2011, n. 224402 (allegato), sono state fornite indicazioni integrative riguardanti la sanzione amministrativa applicabile alle società che non adempiono l’obbligo in questione.

 

Nella Circolare del 3 novembre 2011, n. 3645/C il Ministero aveva evidenziato alle Camere di Commercio che la mancata comunicazione dell’indirizzo di PEC nel Registro comporta la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.

L’art. 2630 c.c., recentemente modificato dalla legge n. 180/2011, recante lo Statuto delle imprese, stabilisce che chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Con la Circolare del 25 novembre il Ministero ha però segnalato alle Camere di commercio l’opportunità di astenersi fino all’inizio del 2012 dall’applicare tale sanzione alle società o ai soggetti che comunicano l’indirizzo di PEC dopo il 29 novembre.

Alla base di tale indicazione sussiste la constatata impossibilità per molti gestori del servizio PEC di provvedere per tempo all’enorme mole di richieste di attivazione del servizio pervenute dalle società tenute all’obbligo in questione.

Secondo il Ministero, in tale situazione non è ravvisabile l’elemento soggettivo (dolo o colpa) di cui all’art. 3 della legge n. 689/1981, che rappresenta uno dei presupposti necessari per l’assoggettamento alle sanzioni amministrative, compresa quella di cui all’art. 2630 c.c.

Ulteriori indicazioni operative in merito all’ambito applicativo dell’obbligo in questione per le società soggette a procedure concorsuali sono poi state fornite dal Ministero con il parere del 24 novembre 2011, n. 223761 (allegato).

In particolare, nel suddetto parere viene precisato che l’obbligo di iscrivere l’indirizzo di PEC nel Registro delle imprese:

non sussiste per le società in stato di fallimento. In questi casi, però, è in facoltà del curatore iscrivere nel Registro delle imprese il proprio indirizzo PEC nell’interesse della società da lui curata, presentando la relativa comunicazione all’Ufficio camerale competente;

sussiste per le società soggette a concordato preventivo.

Riguardo a queste ultime, il parere indica i soggetti che sono tenuti a eseguire l’iscrizione dell’indirizzo di PEC nel Registro. In particolare:

• nella fase precedente l’omologa da parte del tribunale, spetta al legale rappresentate della società adempiere a tale obbligo, secondo le indicazioni fornite nella Circolare n. 3645/C del Ministero;

• nella fase post-omologa, se il concordato non è liquidatorio, spetta analogamente al legale rappresentate della società eseguire l’iscrizione dell’indirizzo di PEC, anche in questo caso secondo le indicazioni della citata Circolare ministeriale. Se invece il concordato è liquidatorio, l’obbligo incombe sul liquidatore giudiziale, che può indicare anche il proprio indirizzo di PEC.


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