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Cronotachigrafi, le sanzioni non possono essere forfetarie

La Corte di Giustizia UE ha stabilito che poiché le sanzioni per le violazioni delle norma relative all’uso dei cronotachigrafi debbono essere proporzionate, non sono legittime sanzioni forfetariamente inflitte, qualunque sia la loro gravità.

Per quanto concerne gli apparecchi di controllo nel settore dei trasporti su strada previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85, come modificato dal regolamento n. 561/2006 – ovvero i cosiddetti cronotachigrafi – gli Stati membri debbono stabilire le sanzioni applicabili in caso di infrazione delle disposizioni e adottare i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione.

Le sanzioni devono, per espressa previsione, essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.

 

Tuttavia nel corso di un controllo stradale effettuato alla frontiere, una pattuglia dell’autorità doganale ungherese ha esaminato l’apparecchio di controllo e i dischi di registrazione di un lavoratore che conduceva un camion immatricolato in Ungheria e in transito dall’Ungheria verso la Romania.

Il controllo non ha rivelato alcuna mancanza in relazione all’utilizzazione del cronotachigrafo ma uno dei dischi di registrazione presentati non indicava il chilometraggio all’arrivo.

Conseguentemente, l’autorità doganale di primo grado, ha inflitto al lavoratore una sanzione corrispondente a circa € 332 per la violazione delle disposizioni relative ai criteri di utilizzazione dei fogli di registrazione ed il lavoratore ha proposto ricorso amministrativo chiedendo l’annullamento della sanzione o la riduzione della stessa perché eccessiva rispetto all’omissione contestata.

La questione è andata avanti fino ad arrivare dinanzi alla Corte di Giustizia UE proprio perché in giudizio sono sorti dubbi circa la proporzionalità del regime sanzionatorio applicato in Ungheria in virtù del decreto governativo n. 57/2007.

In merito, i giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che il regolamento CEE richiede solo che le sanzioni in materia siano effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e non contiene norme più precise riguardo alla fissazione di dette sanzioni nazionali né stabilisce, in particolare, alcun criterio esplicito in ordine alla valutazione della proporzionalità.

Tuttavia, continua la Corte, secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di armonizzazione della normativa dell’Unione nel settore delle sanzioni applicabili in caso di inosservanza delle condizioni previste da un regime istituito da tale normativa, gli Stati membri possono scegliere le sanzioni che sembrano loro appropriate ma devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione e dei suoi principi generali e, di conseguenza, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Ma il decreto governativo ungherese applicato nel caso di specie stabilisce una sanzione di importo forfetario per qualsivoglia violazione delle disposizioni relative all’utilizzo dei fogli di registrazione di cui agli articoli 13-16 del regolamento n. 3821/85, senza alcuna distinzione tra la natura e la gravità delle differenti violazioni.

Di conseguenza, l’applicazione di una sanzione di importo forfetario per qualsivoglia violazione delle norme relative all’utilizzo dei fogli di registrazione, senza graduazione dell’importo di detta sanzione in funzione della gravità dell’infrazione, risulta sproporzionata rispetto agli obiettivi contemplati dalla normativa dell’Unione.

Tuttavia, è giustificata l’introduzione di un sistema di responsabilità oggettiva da parte della normativa ungherese poiché, da un lato, detto sistema di responsabilità oggettiva ha la caratteristica di spingere i conducenti a rispettare le disposizioni del regolamento n. 3821/85 e, dall’altro, la sicurezza stradale e il miglioramento delle condizioni sociali dei conducenti rivestono un interesse generale.

Pertanto, ha concluso la Corte di Giustizia UE, il fatto di prevedere un sistema di responsabilità oggettiva che sanziona la violazione del regolamento n. 3821/85 non è, di per sé, incompatibile con il diritto dell’Unione. Ad ogni buon conto si evidenzia che, frattanto, l’Ungheria ha adottato un nuovo decreto governativo nel 2009 che ha abrogato quello precedente (il n. 57/2007) in vigore al momento dell’applicazione della sanzione oggetto della causa sottoposta al giudizio della Corte di Giustizia, che adotta un regime sanzionatorio con graduazione dell’importo della sanzione in funzione della gravità delle infrazioni agli articoli 13-16 del regolamento n. 3821/85.

(Sentenza Corte Giust. CE 09/02/2012, n. C-210/10)


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