Taglio ai costi senza e-fattura, ritenute e scritture contabili
Tra gli aspetti da valutare in relazione alla decisione o meno di applicare il regime forfettario vanno debitamente considerate le semplificazioni di natura contabile/fiscale che sono proprie del regime della sostitutiva. Queste semplificazioni, infatti, consentono un risparmio di costi amministrativi che potrebbe influire in modo determinante sulla scelta finale.
I contribuenti che applicano il regime forfettario hanno unicamente l’obbligo di numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali e quello di certificare i corrispettivi. E stata, infatti, prevista un’espressa esclusione da tutti gli altri oneri e obblighi previsti dal decreto Iva. Sussiste, in particolare, l’esonero dalla fatturazione elettronica (salvo che in caso di cessioni/prestazioni nei confronti della Pa) e dal versamento dell’imposta. Tuttavia, in determinate situazioni (ad esempio prestazioni di servizi ricevute per le quali si rende operativo l’obbligo di applicare le regole dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972), i forfettari risultano debitori dell’Iva con obbligo di versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
(...)I
(Mario Cerofolini – Gian Paolo Ranocchi: Il sole 24 ORE del 28.01.2019)