Prevenzione incendi nei condomini: Nuove norme in Gazzetta e via dal 6 maggio 2019. Tutti i dettagli.
Norme antincendio nei condomini: in Gazzetta Ufficiale le nuove norme sugli edifici abitativi di oltre 12 metri di altezza. Due anni di tempo per adeguarsi.
Rivoluzione per la normativa antincendio nei condomini: dal 6 maggio 2019 infatti, negli edifici abitativi alti più di 12 metri, sarà obbligatorio pianificare la gestione dell'emergenza in caso di incendio.
Lo prevede il testo finale del decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.30 del 5 febbraio, che reca modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 246/1987 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione, che entrerà in vigore il 6 maggio 2019 (novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in GU).
Norme antincendio nei condomini: le novità principali
L'art.1 del provvedimento evidenzia che l'allegato 1 al decreto modifica le norme tecniche contenute nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, sostituendo il punto «9. Deroghe» e introducendo, dopo il punto 9, il punto «9-bis. Gestione della sicurezza antincendio». Le si applicano agli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo determinate modalità.
Le nuove norme si applicano agli edifici di nuova costruzione e a quelli esistenti, che saranno obbligati a pianificare le procedure di evacuazione, ossia le azioni e i comportamenti corretti da mettere in pratica in caso di incendio, che comprendono, ad esempio, la diffusione dell'allarme, la percorrenza in sicurezza dei percorsi di esodo, il raggiungimento di un luogo sicuro, la procedura per l'attivazione dei soccorsi.
Bisognerà inoltre individuare una serie di misure gestionali affinché vengano mantenute intatte le condizioni di sicurezza delle parti comuni e sia garantita l'efficienza degli impianti e dei dispositivi antincendio, come le reti di idranti e gli estintori.
Più in dettaglio, vengono individuate 4 gruppi di misure, molto semplici per gli edifici più bassi (fino a 24 metri) e via via più gravose per quelli più alti, prevedendo, tra i diversi obblighi, l'installazione di un impianto di segnalazione manuale di allarme incendio con indicatori di tipo ottico ed acustico per edifici che superano i 54 metri.
NB - l'altezza da considerare non è la semplice altezza del fabbricato, ma si fa riferimento all'altezza antincendi secondo la definizione contenuta nel DM 30 novembre 1983.
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(Autore Peppucci Matteo, tratto da ingenio-web.it)