Macchinario non a norma e responsabilità del datore di lavoro
Il tema della sicurezza sul lavoro e della responsabilità del datore di lavoro è al centro della sentenza di Cassazione penale n. 3337/2026, che ha analizzato un grave infortunio mortale avvenuto a un manutentore durante la sostituzione della gomma di una tramoggia. Il caso evidenzia le criticità legate alla presenza di macchinari non conformi alle norme di sicurezza, prassi aziendali elusive e una valutazione dei rischi insufficiente.
Descrizione dell'incidente
Durante un intervento di manutenzione, il lavoratore si è introdotto all'interno di un macchinario lasciato in modalità automatica, con il ciclo produttivo non ancora terminato e la porta n. 3 aperto. Per evitare l'interruzione del ciclo, il manutentore ha eluso l'interblocco di sicurezza inserendo un guanto tra la porta e il dispositivo, rendendolo inefficace. In seguito, il peso del lavoratore ha simulato la presenza di materiale, causando la ripresa del ciclo e il movimento della tramoggia che lo ha compresso contro la parete fissa per circa tre minuti, provocandone il decesso.
Risultati dell'istruttoria
L'indagine ha permesso di accertare tre punti fondamentali:
- Il macchinario era dotato di interblocchi facilmente eludibili con oggetti comuni come guanti o pezzi di carta.
- All'interno dell'azienda era diffusa una prassi che permetteva di aggirare i sistemi di sicurezza.
- Il datore di lavoro aveva omesso la valutazione dei rischi specifici legati alle attività di manutenzione su quel macchinario.
Profili di responsabilità del datore di lavoro
Nei confronti del datore di lavoro sono stati individuati diversi profili di colpa:
- Non osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Fornitura ai lavoratori di attrezzature non conformi ai requisiti di sicurezza.
- Mancata valutazione dei rischi connessi all'utilizzo e alla manutenzione delle attrezzature.
I motivi di difesa
La difesa ha cercato di dimostrare che:
- Il macchinario non era ingiustamente considerato “non a norma”: l'interblocco sulla porta non era facilmente neutralizzabile e il macchinario era stato certificato come conforme dopo un intervento di revamping nel 2012 da parte della casa costruttrice. Gli errori tecnici riscontrati erano attribuibili a difetti costruttivi, non a manomissioni del datore di lavoro.
- Non vi era una prassi aziendale volta a bypassare le sicurezze: le tempistiche delle lavorazioni non avrebbero permesso un aumento reale della produttività, ei dipendenti hanno escluso che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tali manovre. Se la prassi fosse stata nota e “testata”, gli operai avrebbero saputo invertire tempestivamente il movimento della tramoggia per liberare la vittima, cosa che non è avvenuta.
La decisione dei giudici
I giudici hanno stabilito che il datore di lavoro avrebbe dovuto valutare autonomamente, indipendentemente dalla conformità CE, tutti i rischi connessi all'uso del macchinario e monitorare costantemente l'operatività. La posizione di garanzia imponeva anche la vigilanza sulle azioni del personale delegato. È stato accertato che l'interblocco della porta era facilmente eludibile, violando i requisiti di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.Lgs. 17/2010 e dalla norma EN 1088. Il datore di lavoro aveva l'obbligo di assicurarsi che il macchinario non mettesse a rischio i lavoratori, anche dopo aggiornamenti tecnici.
Inoltre, il datore di lavoro risponde dell'infortunio se omette di vigilare e impedisce pratiche operative pericolose instauratesi in azienda. La mancata capacità di soccorrere tempestivamente il manutentore non elimina il nesso causale tra le carenze del datore di lavoro e l'incidente.
Valutazione dei rischi e conclusioni
Un elemento chiave è stato il fallimento nella prevenzione a livello documentale: il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) presentava un'analisi errata, contemplando il rischio di schiacciamento ma proponendo misure inadeguate come la semplice presenza di un secondo operatore. La sentenza si è conclusa con il rigetto del ricorso e la condanna dell'imputato.
Per evitare che il DVR sia solo un adempimento formale vulnerabile davanti a un giudice, è essenziale affidarsi a strumenti professionali che guidano l'analisi dei rischi in modo analitico e conforme alle normative, elaborando procedure di manutenzione precise e misure di prevenzione adeguate al caso specifico.