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La mancata collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei rischi

Cass.Pen. 15 gennaio 2013 n. 1856

Responsabilità di un medico competente presso l'azienda T. s.r.l. perché non collaborava con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.

Condannato in primo grado, ricorre in Cassazione - Rigetto.

"Osserva il Tribunale che la prospettazione della difesa, secondo la quale, in considerazione del fatto che l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi ricade esclusivamente sul datore di lavoro ed il "medico competente" non potrebbe ad esso surrogarsi nell'adempimento, così che la responsabilità della mancata predisposizione del documento non potrebbe in nessun caso essere fatta ricadere sul "medico competente", non è condivisibile, in quanto allo stesso non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia dì valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria.

(...) 

(Tratto da olympus)

 

 

Perché il documento di valutazione dei rischi è un obbligo in delegabile

Nota a Cass., sez. IV Pen., 28 gennaio 2009, n. 4123; l'attribuzione di responsabilità a violazioni di norme prevenzionistiche nelle imprese di grandi dimensioni: l'organizzazione interna e i limiti della delega.

La sentenza in esame rappresenta una delle prime decisioni rese dalla Suprema Corte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 81/2008.

I giudici sono stati chiamati a decidere, nell'ambito dell'iter giudiziario seguito allo spaventoso incidente verificatosi all'interno dei locali della Thyssenkrupp di Torino, sulla fattispecie di reato di incendio colposo (art. 449, comma 1, c.p.) ascritto al Presidente del Comitato Esecutivo dell'azienda nonché titolare delle deleghe in materia di sicurezza e igiene del lavoro, concludendo per la colpevolezza dell'imputato e sostanzialmente confermando le sentenze rese dai giudici di primo grado e della Corte d'Appello.

Il reato era stato contestato in quanto il Presidente del C.E. avrebbe “omesso di individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare contro il rischio incendio” e non avrebbe segnalato “la necessità di interventi costosi per fronteggiare l'imminente rischio di incendio”.

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L’obbligo del Datore di Lavoro di controllare che i rischi valutati nel DVR siano conformi alle attività svolte in azienda

Cass. Pen., Sez. IV, 4 febbraio 2010 n. 4917

Passando ad esaminare gli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti dell’ RSPP e finalizzati a porre quest’ultimo in condizione di adempiere ai suoi compiti, va ricordato che ai sensi dell’articolo 18 comma 2 D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro deve fornire all’RSPP (oltre che al medico competente) informazioni in merito a:

a)      la natura dei rischi;

b)      l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive;

c)      la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d)     i dati di cui al comma 1, lettera r) e quelli relativi alle malattie professionali;

e)      i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le linee guida del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano al punto 2 commentano tale obbligo di informazione da parte del datore di lavoro sottolineando che “per mettere il SPP in grado di disporre correttamente ed efficacemente delle necessarie conoscenze, il datore di lavoro deve fornire allo stesso tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi, ed in tal senso egli crea un flusso permanente di informazioni verso tale struttura che contenga quanto indicato dal comma 2 dell’art. 9 [ora, art. 18 comma 2 D.Lgs. 81/08, n.d.r.].

[…] Tutte le informazioni devono essere documentate affinché il servizio di prevenzione e protezione sia veramente messo in grado di operare.

Appare però evidente la necessità che tale attività documentale non si traduca in un danno per il datore di lavoro che potrebbe vedere svelati segreti e conoscenze sui processi lavorativi.

In tal senso la documentazione potrà essere opportunamente classificata con procedure che consentono al datore di lavoro la massima garanzia e tutela della riservatezza”.

(...)

(Tratto da www.puntosicuro.it)

Medico competente

Il Ministero della Salute, con nota pubblicata il 31 marzo 2014 informa i medici competenti che l’invio telematico dell’allegato 3b potrà essere effettuato in proroga fino e non oltre il 30 aprile 2014.

“Si porta a conoscenza degli interessati” – comunica il Ministero – “la decisione, concordata con Inail, nel tavolo di lavoro del 3 marzo 2014, di consentire, ancora per tutto il mese di aprile, la trasmissione in ritardo delle informazioni di cui all’allegato 3 B, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, che sono stati sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno 2013″.

Trasmissione dati sanitari: intesa fra Istituzioni e Associazioni scientifiche

Il Ministero della Salute con nota dell'11 settembre scorso ha dato notizia dell'incontro svoltosi il 5 settembre scorso fra le Associazioni e Società scientifiche del comparto medico ed i rappresentanti del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro, del Gruppo tecnico interregionale di coordinamento PISLL delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dell'INAIL.

L'incontro, ha anticipato i contenuti del recente DM 6 agosto 2013, che modifica l'art. 4 del D.M. del 9 luglio 2012, differendo l'obbligo di presentazione dell'allegato 3B al primo trimestre dell'anno successivo alla realizzazione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL per l'invio dei dati dell'allegato 3B. Inoltre, ha confermato anche l'impegno al miglioramento e alla semplificazione nell'uso della piattaforma informatica.

È stata poi condivisa dai Presenti la proposta di costituire di un tavolo tecnico, composto da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione, Ente, Società scientifica ed associazione partecipante alla riunione, per procedere all'analisi e valutazione dei dati pervenuti sino al 30 settembre 2013, data ultima di accettazione degli allegati 3B, trasmessi dai medici competenti utilizzando la piattaforma INAIL, al fine di individuare eventuali opportune modifiche delle informazioni richieste, per migliorare la qualità dei dati raccolti e la loro utilizzazione per una prevenzione più efficace.

(...)

(Tratto da Redazione Insic)

 


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