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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Sicurezza: semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro

L'articolo 32 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede semplificazioni su adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.

Settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali:

Viene previsto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (a cui partecipano i rappresentanti delle organizzazione sindacali, datoriali e delle Regioni), dovranno essere individuati i settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici e delle malattie professionali di settore dell’INAIL.

 Tale decreto sarà adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

I datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali potranno effettuare la valutazione del rischio, utilizzando un modello semplificato che sarà allegato al decreto.

Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate già previste.

(...)

(tratto da Portaleconsulenti)

 

 

Segnaletica di sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV): uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la Circolare n. 30 del 16 luglio 2013.

La circolare, che ha per oggetto "Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti", risponde circa il corretto uso dei segnali di sicurezza (con riferimento all'Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.

Dal confronto "Emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli". E in conseguenza di quanto indicato "Si ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.".

Inoltre nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., - "Alla luce delle valutazioni di cui sopra" e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - si ritiene di "Poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI".

(...)

(tratto da Safety Italia)

 

 

Modifiche al d.lgs. 81/08 introdotte dal “decreto del fare” (l. 98/2013)

La Legge 98/2013, pubblicata in G.U. il 20 Agosto 2013 (legge di conversione del D.L. 69/2013 conosciuto come “Decreto del Fare”) ha introdotto diverse modifiche al D. Lgs. 81/08; riassumiamo di seguito in estrema sintesi le più significative:

art. 3: Sostituito il comma 12-bis, sugli obblighi di sicurezza nei confronti dei volontari del servizio civile, associazioni di promozione sociale, associazioni sportive e dilettantistiche e simili: per tutti si applicano le norme di cui all’art. 21 (imprese familiari e lavoratori autonomi); aggiunti i commi 13-bis sulle misure di semplificazione ai fini dell’inserimento dei dati nel libretto formativo del cittadino in relazione alle prestazioni lavorative di cui al D.Lgs. 276/03 che implichino una permanenza lavorativa in azienda non superiore a 50 giorni, e 13-ter sulle misure di semplificazione relative agli adempimenti in materia di informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento ai lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. I commi 13-bis e 13-ter prevedono specifici decreti attuativi.

art. 26: I commi 3 e 3-bis sono interamente sostituiti. Il DUVRI nelle imprese a basso rischio di infortuni e malattie professionali , che saranno individuate con decreto (art. 29 nuovo comma 6-ter), potrà essere sostituito dalla individuazione di un incaricato alla cooperazione e al coordinamento; i casi in cui il comma 3 non si applica viene esteso ai lavori che comportano una durata non superiore a cinque uomini-giorno, calcolati con riferimento ad un anno dall’inizio dei lavori.

(...)

 

(tratto da Euronorma)

 

 

Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93

Cassazione - Rel. n. III/01/2013 Roma, 22.8.2013

Novità legislative: D.L. 14 agosto 2013, n. 93 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.

Rif. Norm.: c.p. artt. 572, 609 ter, 612 bis, 625, 628, 640 ter, 682; d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 24 bis; c.p.p. art. 282 bis, 299, 380, 384 bis, 398, 406, 408, 415 bis,….

Sommario: Premessa – 1. Le modifiche al codice penale: a) maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori. – 2. (segue): b) rapina, furto e frode informatica. – 3. Le modifiche al codice di procedura penale.

Premessa.

Al fine di arginare «il susseguirsi di eventi di gravissima efferatezza in danno di donne e il conseguente allarme sociale che ne è derivato», è stato adottato, nelle forme della decretazione d’urgenza, un articolato intervento normativo teso «ad inasprire, per finalità dissuasive, il trattamento punitivo degli autori di tali fatti, introducendo, in determinati casi, misure di prevenzione finalizzate alla anticipata tutela delle donne e di ogni vittima di violenza domestica» (d.l. 14 agosto 2013, n. 93 in G.U. n. 191 del 16 agosto 2013).

In tal senso il Governo è intervenuto sia sulla disciplina delle fattispecie di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, agendo sulla leva sanzionatoria e configurando nuove aggravanti, che sul versante della legge processuale, prevedendo inedite misure precautelari e meccanismi di tutela della persona offesa in occasione della revoca o sostituzione di quelle cautelari.

Peraltro il d.l. n. 93/2013 ha introdotto anche ulteriori disposizioni in materia di reati contro il patrimonio «a tutela di attività di particolare rilievo strategico, nonché per garantire soggetti deboli, quali anziani e minori, e in particolare questi ultimi per quanto attiene all'accesso agli strumenti informatici e telematici, in modo che ne possano usufruire in condizione di maggiore sicurezza e senza pregiudizio della loro integrità psico-fisica». Disposizioni che in definitiva configurano nuove aggravanti dei reati di furto, rapina, ricettazione e frode informatica, ispirate soprattutto all’esigenza di contrastare il dilagante fenomeno dei furti di “rame” e la pratica dell’utilizzo indebito di identità altrui nella consumazione delle frodi informatiche.

(...)

Redattore: Luca Pistorelli

 

Il vice direttore: Giorgio Fidelbo

La casa del lavoratore è sede dell’azienda ai fini della competenza se lavora col suo pc, stampante e internet

Quel che si dice un’interpretazione “evolutiva” del diritto: in un’era di flessibilità e di tecnologia tale da fare spesso ricorso al lavoro a distanza e al telelavoro, tutte le volte in cui il dipendente svolge la propria attività lavorativa principalmente da casa, con l’ausilio di propri strumenti (come un pc o una connessione a internet), tale luogo si deve considerare una vera e propria dipendenza dell’azienda. Con tutte le conseguenze che ciò comporta e che ora vedremo. A dirlo è una recentissima ordinanza della Cassazione [Cass. ord. n. 17347/2013 del 15.07.2013] che farà di certo giurisprudenza.

Ma per comprendere meglio la portata innovativa di tale sentenza, dobbiamo raccontare il fatto da cui essa prende le mosse.

(...) 

(Tratto dal portale La Legge per tutti)

 

 

 

 


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