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Rider: il Garante privacy sanziona Deliveroo Italy per 2,5 milioni di euro

Utilizzo poco trasparente degli algoritmi e raccolta sproporzionata dei dati dei lavoratori

Prosegue l’azione dell’Autorità per la privacy a tutela dei dati dei lavoratori delle piattaforme di food delivery italiane.

Il Garante ha ingiunto a Deliveroo Italy il pagamento di una sanzione di 2 milioni e 500 mila euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di circa 8000 rider. Per mettersi in regola, la società dovrà modificare il trattamento dei dati dei lavoratori adeguandosi, entro tempi determinati, alle prescrizioni dettate dall’Autorità. Dagli accertamenti effettuati anche presso la sede della società, che svolge attività di consegna di cibo e prodotti per mezzo di una piattaforma digitale, sono emerse infatti numerose e gravi violazioni della normativa privacy europea e nazionale, dello Statuto dei lavoratori e della recente normativa a tutela di chi lavora con le piattaforme digitali.

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Data retention: Garante privacy, necessaria una riforma

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inviato una segnalazione al Parlamento e al Governo con la quale chiede di valutare l’opportunità di una riforma della disciplina della conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico a fini di giustizia.

La modifica più volte sollecitata dall’Autorità si è resa ora ulteriormente necessaria a seguito della sentenza della CGUE del 2 marzo scorso (causa C-746/18).

Tale pronuncia, infatti, sviluppa e precisa un indirizzo già consolidato, a partire dalla sentenza Digital Rights Ireland dell’8 aprile 2014 con cui la Corte di Giustizia ha dichiarato l’illegittimità della direttiva2006/24/Ce in materia di data retention per violazione del principio di proporzionalità nel bilanciamento tra protezione dati ed esigenze di pubblica sicurezza.

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Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

L’Autorità sanziona il comune di Bolzano per 84mila euro

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che,nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

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Garante privacy a Sindaco: via dal profilo social video e foto di minori disagiati

La pubblicazione in chiaro lede la privacy e la dignità delle persone

Per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy, in un recente provvedimento, ordinando al sindaco di Messina di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e sanzionandolo per 50mila euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano un utilizzo di dati non conforme alla disciplina in materia di dati personali da parte del sindaco.

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Telemarketing: Garante privacy sanziona Iren per 3 mln. di euro

Il consenso va acquisito per ciascun passaggio dei dati tra più titolari

Il consenso, inizialmente rilasciato da un cliente ad una società anche per attività promozionali di terzi, non può estendere la sua efficacia anche a successive cessioni ad ulteriori titolari. Tali cessioni infatti non sarebbero supportate dal necessario consenso, specifico ed informato dell’interessato.

Sulla base di questo principio, il Garante per la protezione dei dati personali ha comminato una sanzione di circa 3 milioni di euro ad Iren Mercato S.p.A., società operante nel settore energetico, per non aver verificato che tutti i passaggi dei dati dei destinatari delle promozioni fossero coperti da consenso. A seguito di diversi reclami e segnalazioni il Garante ha accertato che la società aveva infatti trattato dati personali per attività di telemarketing, che non aveva raccolto direttamente, ma che aveva acquisito da altre fonti. Iren infatti aveva ottenuto liste di anagrafiche da una S.r.l., che a sua volta le aveva acquisite,in veste di autonomo titolare del trattamento, da altre due aziende. Queste ultime società avevano ottenuto il consenso dei potenziali clienti per il telemarketing effettuato sia da loro che da parte di terzi, ma tale consenso non copriva anche il passaggio dei dati dei clienti dalla S.r.l. all’Iren.

L’ammontare della sanzione applicata dal Garante, è stato motivato anche dal fatto che le liste anagrafiche, prive di tutti i consensi necessari e di cui il Garante ha vietato ogni ulteriore utilizzo a fini promozionali, riguardavano diversi milioni di persone. L’Autorità ha infine rivolto un avvertimento alla società per aver fornito una rappresentazione ed una documentazione probatoria incompleta ed inidonea durante l’istruttoria.

(Info: newsletter n. 478 del 22 giugno 2021 Garante Privacy)


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