Dal Garante privacy sanzione di 70mila euro ad una società di riabilitazione creditizia
Il ruolo di Responsabile della protezione dei dati (RDP) è del tutto incompatibile con quello di rappresentante legale della società presso la quale è designato. Il Responsabile deve essere indipendente e svolgere anche compiti di sorveglianza. È quanto ha ribadito il Garante privacy, a seguito di una segnalazione della Banca d’Italia, sanzionando una società di riabilitazione creditizia per numerose violazioni in materia di protezione dati.
In base agli elementi acquisiti nel corso dell’istruttoria, che ha visto anche la collaborazione del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza, è risultato che la società, che si occupa principalmente di cancellazione delle segnalazioni nelle centrali creditizie operate dalle banche, deteneva un database nel quale venivano registrati i dati di oltre 70mila persone.
Le informazioni erano state raccolte dalle diverse aziende che facevano capo al legale rappresentante della società e che negli anni si erano avvicendate nella fornitura dei medesimi servizi alla clientela. La società inoltre aveva designato come Responsabile della protezione dei dati personali, senza peraltro darne comunicazione all’Autorità, il suo rappresentante legale, non considerando che le due cariche sono incompatibili l’una con l’altra.
 
			 
			