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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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Recupero crediti: online la versione aggiornata del vademecum del Garante

Stop a prassi invasive come sms o telefonate preregistrate

Online la nuova edizione del vademecum "Privacy e recupero crediti", una guida pratica per orientare imprese specializzate nel recupero crediti, banche, finanziarie, società telefoniche o energetiche verso il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, prevenendo trattamenti illeciti o lesivi della dignità della persona. Il documento del Garante privacy ribadisce – in linea con quanto stabilito dal GDPR – l’esigenza di un bilanciamento tra il legittimo interesse del creditore a recuperare le somme che gli sono dovute e la tutela della riservatezza del debitore.

Ma vediamo più nel dettaglio i principali chiarimenti contenuti nel vademecum.

La base giuridica e i limiti di competenza del Garante

Il trattamento dei dati personali per finalità di recupero crediti è legittimo anche senza il consenso del debitore, poiché si fonda sul legittimo interesse del titolare. L'Autorità precisa, tuttavia, che il Garante non è competente sulle controversie relative alla sussistenza o all'ammontare del credito, per le quali i cittadini devono rivolgersi alle autorità di riferimento (esempio, Autorità giudiziaria ordinaria, Antitrust, Arera).

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Più tutele per rider e lavoratori gestiti da piattaforme digitali

Le garanzie passano dalla protezione dati

Il Garante Privacy ha espresso parere favorevole, con rilievi, sullo schema di decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva europea 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali, con particolare attenzione alla situazione dei rider. Nel complesso, l’Autorità considera lo schema coerente con la direttiva europea e con la normativa nazionale di delega, chiede tuttavia alcune modifiche e propone diversi correttivi (parere n. 624 del 17.09.2026). L'obiettivo è rafforzare le tutele dei lavoratori e rendere più trasparente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e dei sistemi automatizzati, evitando sovrapposizioni tra le diverse autorità di controllo.

L’Autorità richiama, in particolare, l’esigenza di coordinare le nuove disposizioni con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e di definire in modo chiaro l’attribuzione delle competenze tra il Garante e l’Ispettorato nazionale del lavoro.

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Garante: sanzione di 39mila euro a società di vigilanza di Bologna

Dati Gps auto aziendale per contestazione disciplinare. Licenziato l’addetto

Il Garante per la protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 39mila euro a La Patria S.p.A. di Bologna, società di vigilanza e sicurezza tecnologica, per specifiche violazioni del Regolamento europeo (Gdpr) nel trattamento dei dati dei dipendenti (provvedimento n.585 del 6.8.2026).

L’Autorità si era attivata a seguito del reclamo di un ex lavoratore al quale la società aveva negato l’accesso, tra l’altro, ai dati raccolti tramite il sistema di localizzazione satellitare GPS installato sull'autovettura aziendale a lui assegnata. L’interessato aveva chiesto di visionare e ottenere copia di tale documentazione per difendersi in una contestazione disciplinare con l’azienda che lo aveva licenziato.

Nel provvedimento il Garante – ritenendo illecita la condotta della società, in quanto non aveva fornito idoneo riscontro all’istanza di esercizio del diritto di accesso ai dati – ha ribadito che il titolare del trattamento anche quando reputa di non poter dare seguito a istanze di esercizio dei diritti, deve comunque comunicare al richiedente i motivi del diniego, nonché l’esistenza del diritto di presentare ricorso all’autorità giudiziaria o reclamo al Garante privacy. Circostanza non verificatasi nel caso in specie.

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Vita digitale e dati personali. Convegno il 20 ottobre con le Associazioni consumatori

Martedì 20 ottobre 2026 l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali organizza un evento dal titolo “Vita Digitale & dati personali. Il Garante incontra le Associazioni dei consumatori”.

L’incontro si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13 presso l’auditorium di Confindustria, viale Umberto Tupini 65, Roma, ed è programmato in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e con le Associazioni dei consumatori.

Sarà un’occasione importante di dialogo con il mondo dei consumatori sui temi dell’intelligenza artificiale, del telemarketing illecito, del fascicolo sanitario digitale, del futuro dei nostri dati digitali dopo di noi. Le sessioni che scandiranno la mattinata dei lavori toccheranno temi di grande attualità, cercando di conoscere meglio come tutelare i dati personali di ciascuno di noi anche attraverso l’aiuto prezioso e proattivo dell’Autorità Garante Privacy.

Tutti sono invitati. Sul sito dell’Autorità Garante verranno indicate le modalità per l’iscrizione. Dato l’alto livello formativo della giornata, l’incontro rientrerà tra le giornate formative del personale del Garante.

(info: Newsletter n. 552 del 30 settembre 2026 Garante Privacy)

La Cassazione rafforza i poteri del Garante privacy

Tre sentenze che riducono notevolmente i ricorsi indebiti

Tre sentenze della Cassazione di recente pubblicazione (nn. 22791, 24861 e 24862/ 2026) rafforzano i poteri dell’Autorità italiana Garante della privacy, chiarendone tempi e margini di intervento nell’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori. Tali sentenze ridurranno notevolmente i margini di ricorso ai provvedimenti del Garante stesso. La Cassazione, infatti, chiarisce e consolida i margini temporali entro cui il Garante può esercitare i propri poteri correttivi e sanzionatori, senza introdurre nuove regole ma precisando la portata della disciplina vigente.

Con questa precisazione della Corte il dibattito sulla reale portata applicativa di quel termine può dirsi chiuso: il sistema delineato dal Codice della privacy per l’attività del Garante non è, come qualcuno aveva sostenuto, privo di termini interni; ne ha uno, e ha la stessa funzione — cristallizzare rapidamente l’addebito nei confronti del trasgressore — che l’art. 14 della legge n. 689/1981 assegna alla contestazione nel modello generale delle sanzioni amministrative. Per quanto riguarda i reclami, la Corte ha ribadito che il procedimento di reclamo e l’eventuale successivo procedimento correttivo e sanzionatorio sono distinti e autonomi. Di conseguenza, il superamento del termine previsto per pronunciarsi sulla “fondatezza” del reclamo presentato dall’interessato - entro nove mesi, prorogabili fino a dodici mesi - non determina la decadenza del potere sanzionatorio del Garante.

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