La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
I nostri clienti
I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
Risorse Aziendali
Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Garante: sì ad accesso proprie email dopo fine rapporto lavoro
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Sanzione di 50mila euro ad una compagnia assicurativa
Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account email aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere motivate da specifiche e comprovate ragioni, come la tutela di segreti aziendali.
È quanto ha affermato il Garante per la protezione dei dati personali accogliendo il reclamo di un ex dipendente di una compagnia assicurativa, che aveva chiesto copia dei messaggi della propria casella di posta elettronica aziendale e dei documenti salvati nel pc. La società aveva effettuato un accesso alla posta elettronica dell’ex dipendente e, dopo averne esaminato il contenuto, aveva fornito esclusivamente i messaggi ritenuti “strettamente personali”, escludendo quelli legati all’attività lavorativa.
Online atto di citazione con i dati personali di 12 firmatari insieme a Greenpeace
Una sanzione di 96mila euro è stata irrogata dal Garante privacy a Eni spa per aver pubblicato sul proprio sito web un atto di citazione integrale con i nominativi di dodici cittadini firmatari insieme a Greenpeace Onlus e ReCommon APS, comprensivo di data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza. Un trattamento di dati dichiarato illecito dall’Autorità perché effettuato in violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del Regolamento europeo e in assenza di una valida base giuridica.
L’istruttoria del Garante, avviata a seguito della segnalazione dell’associazione “Greenpeace Onlus”, ha evidenziato che la pubblicazione integrale dell’atto di citazione non risultava strettamente funzionale al perseguimento delle finalità dichiarate da Eni, che consistevano nella tutela della propria posizione con riferimento alla vicenda giudiziaria pendente per presunta violazione dell’Accordo sul clima di Parigi e nella diffusione di informazioni al pubblico su fatti inerenti al tema del cambiamento climatico.
Prove d’esame e corsi a distanza, online le Faq del Garante privacy
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Le università pubbliche e private e gli enti di formazione possono svolgere prove d’esame e corsi a distanza? Sono ammessi sistemi di monitoraggio dei comportamenti dei partecipanti? Possono essere raccolte le immagini di studenti e lavoratori che seguono le attività di formazione? A queste e ad altre domande rispondono le FAQ pubblicate dal Garante privacy. L’obiettivo è quello di chiarire le modalità di utilizzo dei sistemi di supervisione per la regolarità delle prove d’esame e dei corsi a distanza.
Nelle FAQ viene evidenziato che sebbene le università e gli enti di formazione siano legittimati a trattare i dati dei partecipanti a prove d’esame e corsi che si svolgono a distanza, ciò deve avvenire nei limiti del quadro normativo di settore ed esclusivamente ai fini del regolare svolgimento della prova e delle frequenza ai corsi impiegando, ad esempio, servizi di videoconferenza o piattaforme che non consentano la raccolta di dati non pertinenti come la posizione geografica o i dati biometrici dei candidati.
Troppi rischi su siti e app per i minori: l’indagine del Global privacy enforce-ment network
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Buone pratiche a tutela dei minori e dei loro dati personali, ma rischi in aumento rispetto al passato. Emergono risultati contrastanti dello Sweep 2025 del Global privacy enforcement network (GPEN), l’indagine a tappeto realizzata da 27 Autorità di protezione dati mondiali, tra cui il Garante italiano, su 876 tra siti web e applicazioni mobili comunemente utilizzate dai più piccoli.
Si è trattato del secondo Sweep del GPEN dedicato ai minori, dopo quello del 2015. Questo ha permesso alle Autorità di avere un riferimento rispetto a cui valutare i dati ricavati nel 2025.
In 10 anni – si legge infatti nella relazione pubblicata il 25 marzo 2026 – sono aumentati sia i servizi online rivolti ai minori, o utilizzati dagli stessi, che richiedono agli utenti di fornire i propri dati personali per l’accesso a tutte le funzionalità della piattaforma, o di condividerli con terzi, sia l’uso di meccanismi per la verifica dell’età. Ma troppo spesso queste misure sono facilmente aggirabili, soprattutto in siti web che presentano contenuti inappropriati e/o caratteristiche di elaborazione dei dati e di progettazione ad alto rischio per i più piccoli. Come ricorda il GPEN, i minori che interagiscono con il mondo digitale meritano particolari tutele. Chi tratta i loro dati può contribuire al loro benessere online, limitandone la raccolta, sviluppando servizi che tengano conto della privacy sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, utilizzando meccanismi di verifica dell’età adeguati al livello di rischio presente sulle piattaforme.
Obiettivo dello Sweep è quello di incoraggiare i titolari del trattamento al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati e, allo stesso tempo, di promuovere la cooperazione a livello mondiale tra le Autorità.
(info: Newsletter n. 545 del 26 marzo 2026 Garante Privacy)
Recupero crediti, Garante privacy: illecita la comunicazione ai familiari del debitore
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Le società di recupero crediti non possono divulgare a terzi (familiari, colleghi, vicini, datori di lavoro) informazioni sull’esistenza del debito, sull’importo o sulle modalità di pagamento.
Il principio è stato ribadito dal Garante privacy definendo un procedimento nei confronti di Sagitter spa avviato a seguito del reclamo di una persona che contestava sia la titolarità del debito sia la comunicazione inviata alla madre, alla moglie e ai fratelli, cointestatari di beni immobili sui quali la società intendeva rivalersi.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’attività di recupero si riferiva a un credito - vantato da una finanziaria e ceduto, da ultimo, a Sagitter - intestato ad una persona diversa ma con lo stesso nome, cognome e codice fiscale del reclamante. E nonostante quest’ultimo avesse inviato alla società una comunicazione contestando l’esistenza del debito, Sagitter aveva proseguito l’attività di recupero trasmettendo, a persone estranee al rapporto di credito (la moglie, la madre e i fratelli), una comunicazione contenente l’indicazione del debito, unitamente all’intenzione di procedere giudizialmente al recupero forzoso con possibilità di soddisfarsi anche sui beni immobili di cui i familiari risultavano cointestatari.
L’Autorità ha accertato l’illiceità della comunicazione in quanto non sorretta da idonea base giuridica.
La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti qualificati
La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)