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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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Cassazione: Sicurezza, per la delega serve l'accettazione del delegato

La sentenza 25359/2012 della sezione III della Cassazione ha affermato che: l'accettazione da parte del delegato deve essere documentabile, in caso contrario il trasferimento di funzioni non risulta valido e la responsabilità rimane in capo al delegante.

Sintesi della sentenza:

Il giudice , oltre ad esprimere un giudizio complessivo sulla rilevanza dell'intero corredo probatorio, ha poi ritenuto di specificare come, in modo particolare, dall'esame degli atti risultasse dubbia l'efficacia delle deleghe rilasciate dall'imputato a terzi con riferimento alle funzioni concernenti i fatti oggetto di imputazione.

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Emissioni, a fine luglio la scadenza per le autorizzazioni

In base alle modifiche apportate dal D.Lgs. 128/2010 al Codice Ambiente, devono essere autorizzate tutte le attività svolte all’interno degli stabilimenti, non più i singoli impianti.

L’articolo 281 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 128/2010 richiede che i gestori degli stabilimenti in esercizio alla data di entrata in vigore della parte quinta del Codice Ambiente - e che non ricadevano nel campo di applicazione del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 – devono presentare domanda di autorizzazione , ai sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31 luglio 2012.

L'autorità competente si pronuncia in un termine pari a otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a dieci mesi dalla ricezione della domanda stessa.

Dopo la presentazione della domanda, le condizioni di esercizio ed i combustibili utilizzati non possono essere modificati fino all'ottenimento dell'autorizzazione.

In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

(...)

 

(Redazione Ambiente & Sicurezza sul Lavoro)

Classificazione luoghi con pericolo esplosione: nuova edizione guida tecnica CEI 31-35

E’ stata pubblicata la nuova edizione della Guida Tecnica CEI 31-35 "Guida alla classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas in applicazione della Norma CEI EN 60079-10-1 (CEI 31- 87)”.

Essa ha lo scopo di approfondire il tema della classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori o nebbie infiammabili relativa ad opere di nuova realizzazione e alle trasformazioni o ampliamenti di quelle esistenti, nel rispetto della Norma europea CEI EN 60079-10-1: 2010 (CEI 31-87).

La classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione equivale alla ripartizione in zone delle aree, nelle quali possono formasi atmosfere esplosive, dell’Allegato XLIX del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza).

Da qui la rilevanza della CEI 31-35 come normativa di riferimento.

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Piano di sicurezza: omessa redazione e irregolarità a ''penalita' differenziata''

L'articolo 158 del D.Lgs. n. 81/2008 sanziona non solo l'omessa redazione del piano di sicurezza, ma anche l'irregolarità del medesimo, dal momento che la norma fa riferimento alla violazione dell'articolo 91, comma 1, del citato decreto e, quindi, anche al ''contenuto'' dello stesso.

La Suprema Corte si pronuncia, con la sentenza in esame, sulla individuazione del corretto ambito applicativo della nuova disciplina in materia di cantieri temporanei e mobili dettata dal nuovo T.U.S., precisando, in particolare, il campo di applicazione dell’art. 158 del D. Lgs. n. 81/2008, norma che – com’è noto – prevede le sanzioni per i coordinatori, nella versione sostituita dall'articolo 87 del d.lgs. n. 106 del 2009.

 

 La disposizione in esame, in particolare, prevede sanzioni non solo soltanto per il coordinatore per la progettazione, ma anche per il coordinatore per l’esecuzione, secondo gli obblighi indicati dall’art. 91 e dall’art. 92 T.U.S.

Orbene, con particolare riferimento al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il comma 1, lett. a) dell’art. 92 (come modificato dall'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009), prevede sia obbligo dello stesso quello di verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro”.

Tra i compiti del CSE, quindi, rientra quello di verificare la disposizioni contenute nel piano di sicurezza.

(...)

 

(Tratto da IPSOA)

SANZIONI DEL DLGS.81/08

Le sanzioni sulla sicurezza sul lavoro sono previste nel caso in cui il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati come responsabili della sicurezza dei lavoratori non rispettino quanto stabilisce il Decreto Legislativo 81/08. Il Testo Unico Sicurezza dedica alle sanzioni diversi articoli.

Nello specifico, si parla di sanzioni per il datore di lavoro (art. 55), per il preposto (art. 56), per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori (art. 57), per il medico competente (art. 58), per i lavoratori (art. 59) e per i componenti dell’impresa familiare (art. 60).

Poi ancora, si parla di sanzioni legate ai luoghi di lavoro (art. 68), alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale (art. 87).

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La società esercita da diversi anni ed ha eseguito consulenze e progetti relative all'implementazione dei Sistemi Qualità, Ambiente, Sicurezza, progettazione Impianti Elettrici, Certificazione di Prodotti e Perizie Tecniche secondo le varie normative e leggi vigenti ( ISO 9000, ISO 14001, D.Lgs 81/08, legge 37/08 etc..)