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    La G.E.N.I. S.r.l. è una società con sede a Palermo formata da professionisti, qualificati dal CEPAS, FITA CONFINDUSTRIA, ANGQ, BSI, EARA, RiNA Industry, AICQ.
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    I nostri clienti si collocano nel settore del commercio, della produzione e dei servizi, oltre che tra gli Enti della Pubblica Amministrazione
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    Con la G.E.N.I. Srl collaborano Ingegneri Gestionali, Ingegnere Ambientale, Ingegnere Meccanico, Ingegnere Elettronico, Ragioniere Commercialista, Revisore Contabile, Agente e Rappresentante di Commercio, Tecnico competente in Rilevazioni Ambientali.
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Gas Fluorurati ad effetto serra

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 20 maggio 2014).

Il D.P.R. n. 146/2018, che entrerà in vigore il 24 gennaio 2019, definisce le modalità di attuazione del Regolamento (UE) n. 517/2014, relativamente ai seguenti aspetti:

1. l’individuazione delle autorità competenti;

2. l’adeguamento del sistema di certificazione istituito con il D.P.R. n. 43/2012, ed in particolare le procedure per:

-         l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità per le attività disciplinate dal Regolamento e dai relativi regolamenti europei di esecuzione;

-         la designazione degli organismi di certificazione delle persone fisiche e delle imprese;

-         la certificazione degli organismi di attestazione di formazione delle persone;

-         la certificazione, l’attestazione e l’iscrizione al Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;

-         il rilascio di esenzioni e deroghe all’obbligo di certificazione per le persone fisiche;

-         il riconoscimento dei certificati delle persone fisiche e delle imprese rilasciati in un altro Stato membro.

(...)

(tratto da Certifico.com) 

 

Certificazioni per trattamenti dati, a che punto siamo: chiariamo tutti i dubbi

Obiettivi e importanza dei meccanismi di certificazione della protezione dei dati introdotti dal Gdpr e complessità del sistema. Lo stato dell’arte in Italia, il ruolo di Accredia, i motivi del ritardo nell’attuazione e un focus sui requisiti professionali essenziali per operare nell’ambito degli organismi di certificazione.

Fin dall’entrata in vigore del Gdpr il fatto che gli artt. 42 e 43 prevedessero e regolassero la possibilità per titolari e responsabili di ottenere la “certificazione Gdpr” dei trattamenti effettuati ha scatenato, almeno in Italia, una “corsa” a offrire certificazioni di vario tipo, seconda soltanto alla corsa, non meno impressionante, che si è verificata per proporsi come DPO.

Lo Stato italiano, dal canto suo, ha fatto la sua parte, individuando l’Organismo nazionale di accreditamento – Accredia – il quale però non può ancora esercitare alcuna attività di accreditamento né possono esservi organismi di certificazione accreditati. Occorre infatti attendere la conclusione dei lavori da parte del Comitato dei garanti europei (EDPB), che dovrebbe avvenire a breve.

Nel frattempo, il problema centrale – e l’obiettivo primario delle considerazioni a seguire – è quello di proteggere titolari e responsabili dal non cessato attacco di “certificatori” più o meno consapevoli di quanto offrono e di quanto ciò che propongono sia, molto spesso, del tutto estraneo alla logica del GDPR.

In secondo luogo, queste riflessioni hanno anche il fine di stimolare, fin da ora, le società di certificazione e gli studi professionali che vogliano svolgere anche attività di certificazione di mettersi in condizione di essere compliant col Gdpr e le sue norme attuative, assicurando le professionalità necessarie.

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Tutela della privacy nelle attività investigative e difensive: in G.U. le regole per l’avvocato

 Pubblicata nella G.U. n. 12 del 15 gennaio 2019 la delibera del Garante Privacy recante le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria»

L’approdo in Gazzetta.

Ha trovato pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2019 la delibera del 19 dicembre 2018 approvata dal Garante per la protezione dei dati personali contenente le «Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria».

Ambito di applicazione.

Tali regole deontologiche sul trattamento dei dati personali devono trovare applicazione sia nel corso di un procedimento di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, che in quella successiva alla sua definizione.

(...)

(tratto da Diritto & Giustizia)

 

 

 

Tracciabilità rifiuti: il sistema erede del SISTRI

 Il possibile assetto del sistema di tracciabilità dei rifiuti destinato a sostituire nel prossimo futuro il SISTRI, abrogato dal DL Semplificazioni.

Cancellato il SISTRI definitivamente, con il Decreto Semplificazioni (Dl 135/2018), è tempo di definire un nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti, in attesa del quale, lo ricordiamo, tornano in vigore le vecchie regole, quelle precedenti al 2010: MUD, registro di carico scarico e formulari di trasporto anche in formato digitale.

Il sistema che sostituirà il SISTRI

Quello sul quale si sta lavorando è un sistema di monitoraggio su tre livelli. La definizione delle regole e la vigilanza del sistema saranno nelle mani dirette del Ministero dell’Ambiente (articolo 6, comma 3 del Dl 135/2018), così da garantire la governance istituzionale del sistema, almeno a quanto si apprende dalla relazione tecnica di accompagnamento al Ddl di conversione del Decreto Semplificazioni. L’assistenza alle imprese e la gestione della parte informatica del sistema dovrebbero invece essere affidate all’esterno, probabilmente ricorrendo alla piattaforma e all’organizzazione esistente presso il sistema dell’Albo gestori ambientali.

(...)

(tratto da PMI) 

 

 

 

Rischio chimico: metodo di valutazione EN 689:2018

La norma europea EN 689:2018 tratta dei metodi per la misurazione dell’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro e, in particolare, delle strategie per la misurazione ed il confronto dei risultati con i valori limite di esposizione professionale (OELVs).

 La valutazione dell’esposizione e la dichiarazione certa del non superamento dei limiti di esposizione professionale richiederebbero una misura giornaliera dell’esposizione per ogni singolo lavoratore.

Questo tipo di approccio è possibile per le radiazioni ionizzanti, ad esempio, ma non lo è per gli agenti chimici a causa di alcuni limiti delle tecniche di misura e dei costi delle misure stesse. La norma EN 689:2018 dà la possibilità al Datore di Lavoro di utilizzare un numero di misure ridotte per dimostrare con un elevato grado sicurezza che è improbabile che i lavoratori siano esposti a valori superiori ai valori limite.

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